Se non è il sostituto d’imposta (Azienda) a pagare le ritenute per lavoro dipendente, l’obbligo rimane per il sostituito (Dipendente).
Concetto breve e determinato, cui la Corte di Cassazione ritiene dover dare continuità da ultimo in ordinanza n. 12113 del 16 maggio 2017.
Nella controversia concernente l’impugnazione, da parte della Società datrice di lavoro, di un Avviso di Accertamento, con il quale veniva constatata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente ed il mancato versamento delle ritenute operate dalla Società in Fallimento, la Commissione Regionale del Piemonte confermava la decisione di primo grado, che aveva parzialmente annullato l’atto impositivo.
In particolare, il Giudice di appello, ribadito che, nel caso in esame, le trattenute erano state effettuate ed il dipendente aveva ricevuto gli emolumenti al netto di imposta, riteneva che, per il divieto di doppia imposizione, non potesse operare la solidarietà passiva tra sostituto e sostituito.
Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, lamentando che la C.T.R. non aveva considerato che il lavoratore era obbligato solidale al pagamento delle somme dovute a titolo di ritenuta d’acconto, potendo questi rivalersi sul sostituto in caso di mancato versamento delle ritenute.
Ai fini della risoluzione della controversia, il collegio ha inteso ribadire il seguente principio: “Il fatto che il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 64, comma 1, definisca il sostituto d’imposta come colui che “in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri… ed anche a titolo di acconto” non toglie che anche il sostituito debba ritenersi fin dall’origine (e non già solo in fase di riscossione) obbligato solidale al pagamento dell’imposta: in tale qualità, anch’egli è pertanto soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l’abbia versata all’Erario, in tal modo esponendolo all’azione del fisco” .
A tale principio non si è uniformata la C.T.R. che ha, nella sostanza, disapplicato il contenuto dell’articolo 64 citato, ritenendo che il sostituito, operando tale obbligazione solidale, sarebbe soggetto ad una doppia imposizione.
Circostanza erronea proprio in relazione al diritto del sostituito di agire nei confronti del sostituto.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
La sentenza completa:





