
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015, interviene, in risposta ad un interpello, in materia di rimborsi chilometrici ai dipendenti inviati in trasferta.
In particolare, l’Agenzia chiarisce che:
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se la distanza percorsa con il proprio mezzo dalla propria abitazione alla località di missione è inferiore rispetto a quella calcolata partendo dalla sede di lavoro, l’intero rimborso chilometrico, quantificato sulla base delle tabelle ACI, risulta escluso da tassazione;
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qualora il rimborso in questione risulti superiore a quello che sarebbe quantificato considerando la distanza tra la sede di lavoro e la località di missione, la differenza è da considerarsi imponibile ai fini fiscali.
Fonte: SEAC





