Facendo seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 del DL n. 66/2014, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 contenente i primi chiarimenti in relazione al bonus spettante ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Come noto, l’ammontare del bonus è pari ad euro 640 per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
L’Agenzia precisa, tra l’altro, che:
- i sostituti d’imposta riconoscono il bonus eventualmente spettante
- in via automatica senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari
- a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio ovvero, nelle ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno,
- utilizzando l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (a titolo di esempio, ritenute IRPEF, addizionali regionale e comunale, nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà) e, in caso di incapienza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga;
- la determinazione del periodo di lavoro nell’anno cui deve essere rapportato il bonus va effettuata considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.





