Con la Sentenza n. 5574 del 22/03/2016, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sui permessi previsti dalla Legge 104/1992 per l’assistenza di familiari con disabilità.
La Corte ha accolto la tesi sostenuta dall’Azienda, la quale aveva proceduto al licenziamento per giusta causa di un lavoratore che per più dell’80% delle ore di permesso fruite si era occupato di attività non riconducibili all’assistenza del familiare disabile.
La Corte afferma che, attraverso questo comportamento, il lavoratore ha dimostrato un “sostanziale disinteresse per le esigenze aziendali” e il suo comportamento costituisce una “grave violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro“.
Il ricorso del lavoratore, il quale rivendicava la illegittimità del licenziamento per giusta causa, è stato quindi respinto, stabilendo la piena legittimità dell’operato dell’Azienda.





