Con il messaggio 2 novembre 2018, n. 4075 l’INPS fornisce le indicazioni necessarie a definire il supplemento di pensione e la pensione supplementare nei casi di contribuzione versata in epoca successiva al pensionamento e accreditata presso le seguenti gestioni previdenziali:
- Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP), gestione ex ENPALS;
- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- gestioni autonome dell’Istituto.
Il messaggio specifica, inoltre, tutti i riferimenti normativi che disciplinano la materia.
L’INPS, infatti, rende noto che sono pervenuti, dalle Strutture territoriali e dagli Enti di patronato, numerosi quesiti relativi alla definizione dei supplementi di pensione e delle pensioni supplementari nei casi di contribuzione accreditata presso le seguenti gestioni previdenziali:
– Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e Fondo Pensione Sportivi Professionisti (gestione ex ENPALS);
– Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
– gestioni autonome dell’Istituto.
In particolare, i quesiti riguardano le ipotesi di contribuzione versata in epoca successiva al pensionamento.
L’Istituto, inoltre, ricorda che i rapporti intercorrenti tra la gestione previdenziale spettacolo e sport professionistico ed il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ai fini della definizione delle istanze di pensione per il conseguimento di un’unica prestazione, sono disciplinati dall’articolo 16 del D.P.R. n. 1420/1971 e regolamentati dalla Convenzione stipulata in data 3 dicembre 1973, illustrata con la circolare n. 713 PRS. – n. 4871C. e V.- n. 7870 O.- n. 54 I.B./85 del 16/04/1974.
In merito agli accordi in questione sono state fornite dall’Istituto, nel corso del tempo, istruzioni operative attraverso la pubblicazione dei messaggi n. 36579 del 28/04/1994, n. 37294 del 10/11/2005, n. 14371 del 2007 (messaggio riepilogativo) e n. 3324 del 14 marzo 2014. Ulteriori chiarimenti sull’argomento in oggetto sono stati resi, da ultimo, con la circolare n. 83 del 20 maggio 2016 ai paragrafi 2 e 2.1 (Parte I) ed ai paragrafi 7, 8 e 8.1 (Parte II).
Con il Messaggio in commento, l’INPS richiama quindi le indicazioni fornite con riferimento alle prestazioni in argomento e fornisce i chiarimenti necessari.
MESSAGGIO N. 4075 DEL 02/11/2018





