In materia di licenziamento illegittimo, la Corte di Cassazione ha statuito che al lavoratore reintegrato in una diversa sede di servizio, a causa della soppressione dell’unità lavorativa originaria, va riconosciuto il risarcimento dei danni, ma non spettano le voci retributive (superminimo individuale e assegno ad personam) considerate un surplus della retribuzione, se non dalla data di stipula dell’accordo aziendale.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 8124 del 3 aprile 2013, ha precisato che il suddetto accordo rappresenta uno jus variandi, stabilito dal datore di lavoro, che produce i propri effetti nei confronti del lavoratore solo dal momento dell’effettiva assegnazione nello stabilimento. Pertanto, il dipendente ha diritto al risarcimento del danno maggiorato delle nuove voci retributive solo dal momento della sua reintegra nel nuovo posto di lavoro, senza poter vantare alcuna pretesa per i mesi precedenti.





