Con Sentenza n. 22353 pubblicata il 2 novembre 2015, la Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità del licenziamento operato da un’azienda nei confronti di un proprio dipendente che aveva utilizzato il pc aziendale per fini personali, scaricando la posta elettronica e navigando in internet.
Nonostante le comunicazioni fatte dall’azienda ai lavoratori, circa un uso più attento della strumentazione aziendale e il potenziale pericolo di virus informatici derivante dall’utilizzo improprio da parte del dipendente, secondo i giudici della Corte Suprema senza la quantificazione del tempo dedicato a tale attività e la prova che vi sia stato un rallentamento o un blocco dell’attività lavorativa che ha causato danno all’azienda, il licenziamento non è legittimo, ma va adottata una sanzione conservativa.
Fonte: SEAC





