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No imposta di registro per verbali su cassette di sicurezza: Risoluzione |
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Con Risoluzione 24 gennaio 2013, n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sussiste l’obbligo di registrazione per il verbale di inventario, di cui all’art. 48, D.Lgs. n. 346/1990, predisposto dal notaio o dal funzionario dell’Amministrazione finanziaria al momento dell’apertura di una cassetta di sicurezza appartenente ad un soggetto deceduto. In particolare, il documento di inventario, anche se redatto in forma di atto pubblico, rientra tra i casi di eccezione dell’applicabilità dell’imposta fissa di registro pari a 168 euro, di cui all’art. 11 della Tariffa allegata al Tur (D.P.R. n. 131/1986). |
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Violazione di norme tributarie: sanzioni meno care |
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Con Sentenza 24 gennaio 2013, n. 1656, la Corte di cassazione ha stabilito che il contribuente che viola norme tributarie è tenuto comunque a corrispondere le sanzioni anche se quelle meno care, nonostante queste siano entrate in vigore con una norma successiva all’accertamento. Inoltre, il giudice può decidere di applicare le sanzioni meno salate d’ufficio, senza specifica richiesta di parte. Secondo i giudici, infatti, “nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce violazione punibile; se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa si applica la legge più favorevole”.
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Nuovo codice tributo per il “monopolio fiscale”: Risoluzione |
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Con Risoluzione 24 gennaio 2013, n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo 2856 per il “monopolio fiscale“, denominato “Proventi derivanti dalla fornitura di tasselli fiscali ai produttori esteri e nazionali di tabacchi lavorati”, che consente ai fornitori di tabacchi lavorati di versare la somma dovuta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la fornitura dei contrassegni statali che legittimano la circolazione dei tabacchi.
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Linee guida in materia di tirocini approvate dalla Conferenza Stato-Regioni |
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In data 24 gennaio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato le linee guida in materia di tirocini presentate dal Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 34 della Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero). Il documento fornisce principi comuni e standard minimi in materia di tirocini ai quali le Regioni e le Province autonome dovranno adeguarsi, entro sei mesi, ferma restando la competenza legislativa di tali enti in materia. La novità di maggiore rilievo è costituita dalla previsione del pagamento al tirocinante di una indennità di partecipazione non inferiore a euro 300,00. |
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Fondi di solidarietà bilaterali: i chiarimenti del Welfare |
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Con l’Interpello n. 3 del 24 gennaio 2013, il Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito posto da Federambiente, fornisce indicazioni circa la definizione dei “consolidati sistemi di bilateralità” nell’ambito dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti dalla Riforma Fornero. In particolare, il Ministero a riguardo ha precisato che il concetto di “consolidati sistemi di bilateralità” va associato “agli enti bilaterali che, oltre ad essere stati costituiti prima del 18 luglio 2012, già operavano effettivamente prima di tale data”.
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Rilascio del DURC e verifica della posizione dei soci di una società di capitali |
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Il Ministero del Lavoro, in risposta all’Interpello n. 2 del 24 gennaio 2013, avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, precisa che:
Tale verifica, invece, è necessaria in caso di società di persone.
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Possibilità di sospensione del rapporto di lavoro per i soci di cooperativa |
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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 1 del 24 gennaio 2013, in risposta ad un quesito posto dall’Associazione Generale Cooperative italiane, da Confcooperative e da Legacoop, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità che il regolamento interno, approvato dall’assemblea di una cooperativa ex art. 6, Legge n. 142/2001, preveda l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori. Nello specifico, la Direzione Generale sopra citata riconosce che “in caso di riduzione dell’attività lavorativa per cause di forza maggiore o di circostanze oggettive, ovvero nelle ipotesi di crisi determinate da difficoltà temporanee della cooperativa, il regolamento interno potrebbe prevedere l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro e, dunque, della sospensione delle reciproche obbligazioni contrattuali, scongiurando in tal modo il rischio di eventuali licenziamenti”. Tuttavia, a parere della Direzione Generale, risulta comunque necessario che le cause legittimanti la sospensione temporanea dell’attività, per le quali non sia stata presentata richiesta di ammortizzatori sociali, siano specificatamente individuate dal regolamento interno e di volta in volta deliberate dal consiglio di amministrazione della cooperativa o comunque da chi abbia titolo secondo statuto. |





