Durante lo scorso Consiglio dei Ministri, tenutosi in data 10 giugno 2016, è stato approvato in via preliminare un Decreto Legislativo al fine di introdurre alcune modifiche ed integrazioni ai Decreti Legislativi nn. 148, 149, 150 e 151 del 2015, ovvero i cc.dd. Decreti attuativi del Jobs Act.
In particolare, sono previste alcune integrazioni in materia di Lavoro Accessorio – Voucher, di cui al D. Lgs. n. 81/2015.
A tal proposito, le modifiche che a breve saranno operative sono principalmente due:
– al fine di garantire la piena tracciabilità dei voucher, e prendendo spunto da quanto già previsto in materia di lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata), viene previsto che il committente imprenditore non agricolo o professionista, è tenuto a comunicare alla Sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con anticipo di almeno 60 minuti, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e la durata della stessa. Detta comunicazione dovrà essere effettuata mediante SMS o Posta Elettronica.
In riferimento ai committenti imprenditori agricoli, viene previsto che essi possano comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata di svolgimento della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni.
Nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, viene introdotta una sanzione amministrativa da € 400 ad € 2.400 per ciascun lavoratore; sanzione a cui non è applicabile la procedura di Diffida.
– la seconda modifica è relativa al settore agricolo, nel quale viene prevista un’esclusione dal limite imposto ai committenti imprenditori, i quali non possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a € 2.000 per ciascun committente.
Questa esclusione è giustificata dal fatto che in agricoltura il lavoro accessorio è già assoggettato ad altri limiti, secondo i quali esso è utilizzabile nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università, e per le attività agricole svolte a favore di piccoli produttori agricoli, i quali non abbiano realizzato, nell’anno solare precedente, un volume d’affari superiore a € 7.000.
IL COMUNICATO STAMPA DEL MINISTERO
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Dott. Paolo Casini
Nel 2015 si abilita in qualità di Consulente del Lavoro, iniziando a collaborare con un importante Studio di Consulenza del Lavoro di Padova.
Si occupa principalmente di consulenza in materia di Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, aziende del settore Edile e di Scuole Private.