Modifiche al Lavoro Accessorio: in arrivo i decreti correttivi del Jobs Act

modifiche al lavoro accessorioDurante lo scorso , tenutosi in data 10 giugno 2016, è stato approvato in via preliminare un Decreto Legislativo al fine di introdurre alcune modifiche ed integrazioni ai Decreti Legislativi nn. 148, 149, 150 e 151 del 2015, ovvero i cc.dd. Decreti attuativi del Jobs Act.
In particolare, sono previste alcune integrazioni in materia di Lavoro Accessorio – , di cui al D. Lgs. n. 81/2015.

A tal proposito, le modifiche che a breve saranno operative sono principalmente due:
– al fine di garantire la piena tracciabilità dei voucher, e prendendo spunto da quanto già previsto in materia di lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata), viene previsto che il imprenditore non agricolo o professionista, è tenuto a comunicare alla Sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con anticipo di almeno 60 minuti, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e la durata della stessa. Detta dovrà essere effettuata mediante SMS o Posta Elettronica.
In riferimento ai committenti imprenditori agricoli, viene previsto che essi possano comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata di svolgimento della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni.
Nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, viene introdotta una sanzione amministrativa da € 400 ad € 2.400 per ciascun lavoratore; sanzione a cui non è applicabile la procedura di Diffida.

– la seconda modifica è relativa al settore agricolo, nel quale viene prevista un’esclusione dal limite imposto ai committenti imprenditori, i quali non possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a € 2.000 per ciascun committente.
Questa esclusione è giustificata dal fatto che in agricoltura il lavoro accessorio è già assoggettato ad altri limiti, secondo i quali esso è utilizzabile nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università, e per le attività agricole svolte a favore di piccoli produttori agricoli, i quali non abbiano realizzato, nell’anno solare precedente, un volume d’affari superiore a € 7.000.

IL COMUNICATO STAMPA DEL MINISTERO

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Dott. Paolo Casini

Dott. Paolo Casini

Si è laureato nel 2010 in Consulenza del Lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, con una tesi sulla pianificazione nella successione d'impresa.
Nel 2015 si abilita in qualità di Consulente del Lavoro, iniziando a collaborare con un importante Studio di Consulenza del Lavoro di Padova.
Si occupa principalmente di consulenza in materia di Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, aziende del settore Edile e di Scuole Private.
Dott. Paolo Casini