Con il messaggio INPS n. 3554 dell’8 giugno 2016, l’INPS interviene in materia di recupero agevolazione Piccola Mobilità, alla luce di quanto stabilito dalla L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
Si ricorda, infatti, che dall’anno 2013 non sono state prorogate le norme che prevedevano, per i lavoratori oggetto di licenziamenti individuali, la possibilità della loro iscrizione nelle liste di mobilità, ai sensi della L. 236/93, nè le norme che regolavano gli incentivi inerenti al loro reimpiego, ovvero la così detta “Piccola Mobilità“.
A seguito di queste mancate proroghe, l’INPS, con circolare n. 150/2013, aveva ritenuto, in via cautelare, anticipata al 31/12/2012 la scadenza dei benefici connessi ai rapporti di lavoro agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale.
Successivamente, la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), ha disposto che ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31/12/2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della L. 236/93, spettano gli sgravi contributivi di cui agli artt. 8 e 25 della L. 223/1991, nel limite massimo di € 35.550.000.
L’INPS, quindi, con messaggio n. 2554 dell’8/06/2016, illustre le istruzioni operative per la gestione di tale agevolazione.
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