Il 28/06/2017 è stato siglato il nuovo Regolamento delle Attività del Fondo EST, ovvero il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i settori del Commercio, Turismo, Servizi e settori affini.
Il nuovo regolamento decorre dal 1° luglio 2017 e prevede alcune importanti modifiche circa i requisiti di accesso alle prestazioni del Fondo.
Viene ridotto il periodo di attesa per la decorrenza delle prestazioni erogate dal Fondo dagli attuali sei mesi a tre mesi (art.5).
Per quanto riguarda le procedure che interessano i Consulenti del Lavoro, i centri servizi e le aziende, le modifiche apportate non contemplano alcun cambiamento trattandosi di un’anticipazione dell’ingresso in copertura sanitaria dei dipendenti, ai quali sarà così garantita una migliore e tempestiva fruizione dell’assistenza sanitaria erogata da Est.
Le novità riguardano quindi principalmente l’art. 5 “Decorrenza delle prestazioni” che riduce, da sei a tre mesi, il periodo di attesa per la decorrenza alle prestazioni sanitarie erogate dal Fondo per tutti quei lavoratori che saranno assunti da un’azienda, iscritti o reiscritti al Fondo a far data dal 1° luglio c.a., fermo restando il regolare versamento dei contributi.
Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 30 giugno 2017 il diritto alle prestazioni, a seguito della cessazione dell’attività lavorativa, sarà naturalmente garantito per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità versate come da Regolamento del Fondo.
Per quanto riguarda l’art. 5.1, “Prima iscrizione” di un’azienda, il Regolamento prevede che, a far data dal 1° ottobre 2017, “all’azienda che si iscrive per la prima volta, è concesso, […] di versare tre mensilità pregresse, entro il 16 del mese di iscrizione”.
In questo caso il diritto alle prestazioni decorre dal mese di iscrizione stesso.
La riduzione del periodo di attesa per la decorrenza del diritto alle prestazioni comporterà che, in caso di versamento errato (art. 4.2. “Modalità di versamento della contribuzione ordinaria ed una tantum”), il Fondo potrà procedere alla restituzione o alla compensazione solo se l’errore sarà segnalato prima che gli importi siano stati utilizzati per le coperture assicurative senza prescrizioni temporali.
Infine, viene ridotto da sei a tre mesi il termine entro il quale deve essere comunicata l’eventuale fusione o cessione di ramo d’azienda (art. 8 “Variazione, cessazione del datore di lavoro”), per il mantenimento dei diritti acquisiti dei dipendenti con l’azienda subentrante.





