Dipendente si allontana dalla propria abitazione durante l’Infortunio: licenziamento illegittimo

infortunio

Il lavoratore assente per infortunio che si dovesse allontanare dall’abitazione per svolgere attività private e personali non può essere licenziato dal datore di lavoro, a meno che tali attività non pregiudichino o ritardino la guarigione e pertanto il rientro al lavoro dello stesso.

Con la Sentenza n. 22726 pubblicata il 9 novembre 2015, la Corte di ha così confermato l’illegittimità del licenziamento operato dall’azienda, in quanto gli impegni personali che avevano portato il lavoratore ad allontanarsi dalla propria abitazione non erano assimilabili ad un’attività lavorativa e, per di più, tali attività sono state giudicate compatibili con le condizioni di salute del lavoratore, escludendo che le stesse avessero in qualche modo ritardato la guarigione.

 

Fonte: SEAC
 
 

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Autore dell'articolo: Dott. Paolo Casini

Si è laureato nel 2010 in Consulenza del Lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, con una tesi sulla pianificazione nella successione d'impresa. Dal 2015 è abilitato all'esercizio della Professione di Consulente del Lavoro, collaborando con importanti Studi di Consulenza del Lavoro di Padova. Nel 2016 ha conseguito un Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e, sempre dallo stesso anno, collabora in qualità di autore con il portale FISCOeTASSE, per il quale realizza articoli di approfondimento legati a tematiche Giuslavoristiche. Dal 2017 è inoltre titolare dello Studio Felsineo, Studio di Consulenza del Lavoro di Bologna.   Si occupa principalmente di consulenza in materia di Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, aziende del settore Edile e di Scuole Private.
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