In base a quanto riportato all’interno della Legge di Bilancio per l’anno 2018, che ricordiamo essere ancora in fase di discussione, a decorrere dal 2018 il Ticket Licenziamento potrebbe essere molto più caro.
Infatti, all’interno dell’art. 20 del Disegno di Legge viene stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2018, i datori di lavoro che effettueranno dei licenziamenti collettivi durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria – CIGS – saranno tenuti al versamento del Ticket Licenziamento in misura pari all’82% del massimale NASPI, a differenza di quanto fino ad oggi previsto.
Ricordiamo brevemente che, ad oggi, la misura del Ticket Licenziamento è pari al 41% del massimale NASPI, per cui, qualora la legge di bilancio 2018 dovesse rimanere invariata rispetto alla bozza, nel caso di licenziamento di lavoratori durante periodi di CIGS si verificherebbe un raddoppio dell’onere a carico delle Aziende.
Questa previsione, però, farebbe salvi i licenziamenti avviati, in base all’art. 4 della L. 223/1991, entro il 20 ottobre 2017.
L’IMPORTO DEL TICKET LICENZIAMENTO
Attualmente, l’importo del Ticket Licenziamento massimo, riferito quindi a rapporti di lavoro con durata superiore a 36 mesi, è pari ad € 1.470, corrispondente, come detto, al 41% del massimale NASPI, rivalutato annualmente.
Con la previsione dell’art 20 della bozza di Legge di Bilancio 2018, l’onere a carico dell’Aziende che intende procedere al Licenziamento subirà un raddoppio, lievitando ad € 979,90 per ogni 12 mesi e quindi ad € 2.940 in caso di rapporto di lavoro superiore a 36 mesi.
IL COMMA 2 DELL’ART. 20 DDL BILANCIO 2018
A decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all’82 per cento.
Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.





