In collaborazione con LaborTre, di seguito pubblichiamo un articolo sulla Circolalre INPS n. 1, del 7 Gennaio 2013:
Fonte: Inps
L’INPS, con circolare n.1 del 07 gennaio 2013 ha pubblicato le ultime novità in materia di lavoro. Nello specifico tratta argomenti come l’integrazione salariale, le procedure concorsuali, l’indennità di mancato avviamento a lavoro per i lavoratori del settore portuale.
Per quanto riguarda l’integrazione salariale, l’ente precisa che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le disposizioni in materia e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese: imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, agenzie di viaggio e turismo, compresi operatori turistici, con più di 50 dipendenti, imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, imprese di trasporto aereo e aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Per quanto riguarda la concessione di integrazione salariale straordinaria nelle ipotesi di aziende interessate da procedure concorsuali, sono stati modificati i requisiti previsti per la concessione del suddetto, in quanto potrà riguardare solo le aziende che prospettano la continuazione o la ripresa dell’attività e di salvaguardia dei livelli di occupazione. Dal 1 gennaio 2016 questa procedura nei confronti delle aziende interessate da procedure concorsuali, non sarà più valida.
Per quanto riguarda la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, l’ente precisa che dal 18 luglio 2012 è stata abrogata la normativa che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità; di conseguenza i lavoratori sospesi, beneficiari della tutela del sostegno a reddito in costanza del rapporto di lavoro, non sono più tenuti a rilasciare la detta dichiarazione al proprio datore di lavoro.
La decadenza dal trattamento di integrazione salariale avverrà se il beneficiario rifiuta di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione, o nel caso non lo frequeti regolarmente senza un giustificato motivo. Si verificherà inoltre quando le suddette attività di formazione o riqualificazione si svolgono in un luogo che che non dista più di 50 km dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile con i mezzi pubblici in mediamente 80 minuti.
Circolare INPS n.1 del 07/01/2013





