La FIOM CGIL ricorda brevemente che dal 1° giugno 2018 dovranno essere riconosciuti flexible benefit per un valore pari a 150€ per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato non in prova, in forza al 1° giugno o successivamente assunti entro il 31 dicembre 2018 con contratto a termine e almeno tre mesi di anzianità anche non consecutiva nel periodo gennaio – dicembre 2018.
I Punti salienti della disciplina prevista per i Flexible Benefit:
• sono aggiuntivi ad eventuali beni e servizi riconosciuti in azienda sia unilateralmente che per accordo collettivo (regolamento, lettera di assunzione o altra modalità);
• sono utilizzabili entro il 31 maggio 2019;
• possono essere volontariamente destinati a Cometa o Metasalute attraverso il confronto con la RSU.
Sono individuati i beni e servizi da erogare in relazione alle esigenze dei lavoratori, all’organizzazione aziendale o al rapporto con il territorio.
Non sono riproporzionati per i lavoratori part time, sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2018.
LA INFOGRAFICA DELLA FIOM CGIL
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