Con la Sentenza n. 26397/2013 la Corte di Cassazione aveva escluso il licenziamento del dipendente che aveva installato un programma di condivisione file sul pc aziendale con lo scopo di scaricare film e musica, perché il fatto contestato al lavoratore era stato considerato generico e il provvedimento sproporzionato rispetto all’illecito.
Con la Sentenza n. 27392 pubblicata il 6 dicembre 2013, la Suprema Corte, reinterpellata sul medesimo caso, non ha potuto fare altro che convalidare il licenziamento operato dall’azienda di fronte alle prove presentate dalla stessa, che tramite una perizia sull’hard disk è riuscita a dimostrare che il lavoratore, non solo aveva messo a repentaglio la sicurezza aziendale con il peer to peer, ma utilizzava il programma di condivisione per scaricare illecitamente film, musica e materiale pornografico da internet, nonché per effettuare acquisti in un noto negozio virtuale. A nulla vale, inoltre, l’invocazione del “ne bis in idem” da parte del lavoratore, in quanto i fatti contestati nel secondo provvedimento espulsivo sono ben diversi dal primo.





