La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16340 depositata il 28 giugno 2013, ha confermato la sanzione per lavoro nero, erogata dalla Guardia di Finanza ad un imprenditore edile, per aver impiegato occasionalmente e in modo non continuativo un lavoratore, nonostante questi fosse regolarmente iscritto all’albo delle imprese artigiane.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha ritenuto irrilevante sia l’iscrizione all’albo degli artigiani, sia l’occasionalità della prestazione lavorativa svolta dall’artigiano: la presunzione di lavoro nero, basata sul fatto che il lavoratore era di fatto soggetto al potere direttivo dell’imprenditore e non svolgeva, quindi, attività autonoma, è sufficiente a configurare l’illecito, stante anche le carenti motivazioni apportate dalla Ctr nell’annullamento dell’atto impositivo.





