Cassazione: il lavoratore distaccato non può essere licenziato se il distaccatario chiude

La Corte di , con la Sentenza n. 27651 depositata l’11 dicembre 2013, intervenendo nel merito della liceità di un licenziamento operato da un’azienda nei confronti di un lavoratore distaccato presso un terzo, ha dichiarato che il fatto che il distaccatario chiuda l’attività non è condizione sufficiente a giustificare l’atto espulsivo.

L’azienda distaccante, infatti, non può basare il licenziamento con la mera constatazione che l’interesse verso l’attività svolta dal lavoratore viene meno con la chiusura dell’azienda terza, gestendo questi le attività commerciali del distaccatario, ma deve dimostrare che risulta impossibile ricollocare il lavoratore all’interno della propria struttura organizzativa: sul datore distaccante, pertanto, ricade l’onere di provare l’impossibilità di .

 

Fonte: SEAC
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Autore dell'articolo: Dott. Paolo Casini

Si è laureato nel 2010 in Consulenza del Lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, con una tesi sulla pianificazione nella successione d'impresa. Dal 2015 è abilitato all'esercizio della Professione di Consulente del Lavoro, collaborando con importanti Studi di Consulenza del Lavoro di Padova. Nel 2016 ha conseguito un Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e, sempre dallo stesso anno, collabora in qualità di autore con il portale FISCOeTASSE, per il quale realizza articoli di approfondimento legati a tematiche Giuslavoristiche. Dal 2017 è inoltre titolare dello Studio Felsineo, Studio di Consulenza del Lavoro di Bologna.   Si occupa principalmente di consulenza in materia di Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, aziende del settore Edile e di Scuole Private.
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