Qualora gli incontri formativi in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro siano stati svolti in modo superficiale e di breve durata, il datore di lavoro è comunque penalmente responsabile di eventuali infortuni occorsi e per non aver adottato le necessarie misure antinfortunistiche previste dal TU sulla sicurezza.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 40605 del 1° ottobre 2013, ha così confermato la condanna a carico di un imprenditore che aveva effettuato, con i propri dipendenti, solamente due incontri formativi della durata di quindici minuti ciascuno, ritenendo che tale durata fosse “insufficiente” ad adempiere agli obblighi formativi e informativi in capo al datore di lavoro.





