Con la Circolare n. 122 del 28 luglio 2017, l’INPS interviene in riferimento all’aumento dell’Aliquota Gestione Separata dal 01/07/2017, fornendo alcune utili precisazioni.
In particolare, l’Istituto ricorda che con l’introduzione dell’art. 7 della L. n. 81 del 22/05/2017 (c.d. Jobs Act Autonomi), sono state parzialmente modificate le aliquote contributive dovute per alcuni soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS.
L’INPS chiarisce che, a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.
Tale aliquota, infatti, si aggiunge a quelle attualmente in vigore (32,72%) pari a:
- 32,00 per cento, così come stabilito dall’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- 0,50 per cento, stabilita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, comma 788 della citata legge finanziaria 2007);
- 0,22 per cento disposto dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296.
SOGGETTI INTERESSATI E SOGGETTI ESCLUSI DALL’AUMENTO CONTRIBUTIVO:
Per espressa previsione normativa, sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:
-
- Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986);
- tutte le collaborazione coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazione occasionali;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.
Ne deriva che restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento i compensi corrisposti come:
- Componenti commissioni e collegi;
- Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
- Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);
- Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);
- Associati in partecipazione (non ancora cessati);
- Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300).
Ricapitolando, quindi, le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata dalle aziende Committenti, di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, sono fissate come segue:
Codice | Tipo rapporto . Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA | Aliquote | ||||
IVS | Mal,mat, anf | maternità | dis-coll | totale | ||
1A – 1E | AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 32 | 0,5 | 0,22 | 0,51 | 33,23 |
1B | SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 32 | 0,5 | 0,22 | 0,51 | 33,23 |
1C | REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 32 | 0,5 | 0,22 | 0,51 | 33,23 |
1D | LIQUIDATORE DI SOCIETA’ | 32 | 0,5 | 0,22 | 0,51 | 33,23 |
02 | COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI | 32 | 0,5 | 0,22 | 0,51 | 33,23 |
03 | PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI | 32 | 0,5 | 0,22 | 32,72 | |
04 | AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) | 32 | 0,5 | 0,22 | 32,72 | |
05 | DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO EROGATA DA… | 32 | 0,5 | 0,22 | 0,51 | 33,23 |
06 | CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE) | 32 | 0,5 | 0,22 | 0,51 | 33,23 |
07 | VENDITORE PORTA A PORTA | 32 | 0,5 | 0,22 | 32,72 | |
09 | RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE 326/2003 ART. 44) | 32 | 0,5 | 0,22 | 32,72 | |
10 | CO. CO. E CO. DEI TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA O ULTRASESSANTACINQUENNI | |||||
11 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA. | 32 | 0,5 | 0,22 | 0,51 | 33,23 |
12 | RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI | 32 | 0,5 | 0,22 | 0,51 | 33,23 |
13 | ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE ( dal 2004 al 2015) | 32 | 0,5 | 0,22 | 32,72 | |
14 | FORMAZIONE SPECIALISTICA | 32 | 0,5 | 0,22 | 32,72 | |
17 | CONSULENTE PARLAMENTARE | 32 | 0,5 | 0,22 | 0,51 | 33,23 |
18 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS. N. 81/2015 | 32 | 0,5 | 0,22 | 0,51 | 33,23 |
L’aliquota si applica ai compensi corrisposti dal 1° luglio 2017; in applicazione della Delibera del Cda n. 5/1993, gli adempimenti previsti a seguito della variazione possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello di emanazione delle istruzioni operative dell’INPS.
Pertanto i versamenti contributivi dei soggetti interessati all’aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017 possono essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza sanzioni.
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