Con la Circolare n. 21 del 31/01/2017, l’INPS comunica le aliquote Gestione Separata per l’anno 2017, di cui all’art. 2 della Legge n. 335/1995.
Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2017 sono complessivamente fissate come segue:
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Liberi Professionisti |
Aliquote |
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Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
25,72% (25,00 IVS +0,72 aliquota aggiuntiva) |
| Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
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Collaboratori e figure assimilate |
Aliquote |
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Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
32,72% (32,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
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Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24 % |
Ripartizione dell’onere contributivo
Aziende committenti
Come è noto, la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi e` in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.
Liberi professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo e` a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2016, primo e secondo acconto 2017).
Massimale e Minimale
Massimale
Per l’anno 2017 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, e` pari a € 100.324,00.
Pertanto, le aliquote per il 2017 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2017 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, e` pari a € 15.548,00. Conseguentemente, gli iscritti per i quali e` applicata l’aliquota del 24 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
– € 3.998,95 (di cui € 3.887,00 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72 per cento
– € 5.087,31 (di cui € 4.975,36 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 32,72 per cento.
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Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
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€ 15.548,00 |
24% |
€ 3.731,52 |
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€ 15.548,00 |
25,72 % |
€ 3.998,95 (IVS 3.887,00) |
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€ 15.548,00 |
32,72 % |
€ 5.087,31 (IVS 4.975,36) |
Come e` noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell’art. 2, comma 29, legge n. 335/95).





