L’INPS interviene, con circolare n. 47 del 3 marzo 2016, in materia di Assegno di Disoccupazione (ASDI), riepilogando le sue caratteristiche e le modalità di presentazione della domanda.
L’assegno di disoccupazione, che è stato istituito sperimentalmente dall’art. 16 del D. Lgs. n. 22/2015, è una misura assistenziale riservata ai soggetti
- che abbiano già fruito in modo completo della NASPI (ex trattamento di disoccupazione)
- che al termine della NASPI abbiano ancora lo status di disoccupato
- facenti parte di un nucleo familiare nel quale sia presente almeno un minore di anni 18, oppure di avere più di 55 anni e non avere i requisiti per il pensionamento
- con ISEE inferiore a € 5.000
- che abbiano sottoscritto presso il Centro per l’Impiego un Patto di Servizio o un progetto di presa in carico.
In particolare l’INPS precisa che le domande per la richiesta dell’ASDI devono essere obbligatoriamente inoltrate in via telematica, tramite patronato o contact center INPS-INAIL, entro e non oltre 30 giorni dal termine di completa fruizione della NASPI.
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