Assegno a sostegno della natalità – istruzioni per l’uso

Assegno a sostegno della natalitàL’Inps, con la circolare n. 93 del 8 maggio 2015pdf_icon,  fornisce le prime sui requisiti e sulla presentazione della domanda per l’assegno a sostegno della natalità, previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) .

L’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o  adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Su indicazione del Ministero vigilante “l’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione” di cui al comma 125 dell’art. 1 della legge di stabilità 190/2014 va inteso come “ingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante su  ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo di cui dell’art. 22 co. 6 della legge 184/1983”. Tale interpretazione risulta maggiormente rispondente alle finalità della norma che è quella di dare sostegno alle famiglie da quando il minore entra in famiglia (evento questo che può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione).

Il beneficio quindi è riconosciuto per i figli adottati tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. A tale fine occorre fare riferimento alla data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva.

L’assegno spetta altresì in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 22 citato.

In via transitoria, nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio 2015-2017, ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, l’assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il beneficio spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

Per espressa previsione del DPCM citato, qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un‘altra famiglia ai sensi dell’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno è corrisposto all’affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell’affidamento.

La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
  • ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace (art. 4, comma 5, del D.P.C.M.). I predetti requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. in esame). Si precisa che l’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare.

In particolare, l’importo annuo dell’assegno è pari a:

  • 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
  • 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L’assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo disposto con ordinanza ex art. 22 della legge 184/1983 tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

L’assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal  mese di nascita/ingresso in famiglia.

Fonte: INPS

 

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Autore dell'articolo: Dott. Paolo Casini

Si è laureato nel 2010 in Consulenza del Lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, con una tesi sulla pianificazione nella successione d'impresa. Dal 2015 è abilitato all'esercizio della Professione di Consulente del Lavoro, collaborando con importanti Studi di Consulenza del Lavoro di Padova. Nel 2016 ha conseguito un Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e, sempre dallo stesso anno, collabora in qualità di autore con il portale FISCOeTASSE, per il quale realizza articoli di approfondimento legati a tematiche Giuslavoristiche. Dal 2017 è inoltre titolare dello Studio Felsineo, Studio di Consulenza del Lavoro di Bologna.   Si occupa principalmente di consulenza in materia di Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, aziende del settore Edile e di Scuole Private.
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