Il dipendente che installa un noto programma per condividere e scaricare illecitamente musica e film da internet sul computer aziendale non può essere legittimamente licenziato dall’azienda, qualora nelle regole di policy aziendale il provvedimento espulsivo sia solo una delle possibili conseguenze della condotta illecita del lavoratore.
Inoltre, precisa la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 26397 del 26 novembre 2013, l’addebito contestato al lavoratore dall’azienda è troppo generico per poter valutare correttamente la gravità dei fatti contestati al dipendente, nonostante l’attività di peer to peer esponga il pc aziendale all’accesso dall’esterno. Il licenziamento deve essere motivato dalla contestazione di fatti ed elementi, che consentano di valutare la gravità delle azioni poste in atto dal dipendente: in mancanza la sanzione deve essere conservativa.
