La Corte di Cassazione ha dichiarato che, nei confronti del lavoratore reintegrato a seguito della pronuncia di illegittimità del licenziamento, è da considerarsi pienamente valido l’invito alla ripresa del servizio, comunicato a voce dall’avvocato del datore e non da quest’ultimo personalmente.
Inoltre la Suprema Corte, con la Sentenza n. 26519 del 27 novembre 2013, ha precisato che, in caso di richiesta di chiarimenti all’impresa da parte del dipendente, tramite il proprio legale, circa la reintegra nel luogo e nelle mansioni originarie, l’azienda, per non essere inadempiente, deve rispondere con chiarezza per iscritto.