INPS: i voucher baby sitting vanno restituiti in caso di cessazione del rapporto

L’INPS, nel Messaggio n. 17440 del 30 ottobre 2013, chiarisce che l’importo dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia (voucher previsti dall’art. 4, c. 24, lettera b) della Legge n. 92/2012) deve essere rideterminato nel caso in cui il rapporto di lavoro della madre cessi nei mesi successivi al riconoscimento del beneficio.

In tale circostanza l’Istituto chiede, tramite lettera, alle lavoratrici interessate la restituzione di un numero di voucher pari all’importo eccedente la misura del beneficio spettante.

 

Fonte: SEAC

INPS: il PIN per accedere ai servizi diventa multiprofilo

L’INPS, nel Messaggio n. 17351/2013, comunica che dal 5 novembre il PIN per accedere ai servizi dell’INPS sarà “multiprofilo”; pertanto ad ogni utente sarà possibile assegnare più classi utente.

L’Istituto comunica che i PIN esistenti e le relative autorizzazioni concesse con la precedente applicazione saranno migrati nel nuovo sistema domenica 3 novembre (in tale giorno l’accesso ai servizi on-line dell’Istituto è sospeso). Il passaggio consentirà anche l’unificazione dei PIN per gli utenti che ne usavano di distinti (ad esempio patronati e CAF).

 

Fonte: SEAC

Cassazione: licenziamento legittimo se il lavoratore obbedisce all’ordine illecito del superiore

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo senza preavviso nei confronti del dipendente che obbedisce alle direttive del superiore, pur sapendo di porre in essere una condotta illecita che costituisce reato.

In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 24334 del 29 ottobre 2013, ha precisato che nel caso di specie non può essere escluso il dolo nel comportamento del lavoratore, il quale è conscio di agire contro la legge e, di conseguenza, non deve eseguire passivamente l’ordine ricevuto ma deve sindacarlo.

 

Fonte: SEAC

Cassazione: niente indennità di preavviso in caso di licenziamento illegittimo del lavoratore a termine

Il lavoratore a tempo determinato che viene licenziato illegittimamente dal datore di lavoro ha diritto al risarcimento delle mensilità mancanti alla scadenza naturale del contratto, ma non anche all’indennità sostitutiva del preavviso: il provvedimento espulsivo, infatti, per quanto illegittimo, non fa venir meno la certezza della scadenza del contratto per il lavoratore.

Nella Sentenza n. 24335 pubblicata il 29 ottobre 2013, la Corte di Cassazione precisa che l’indennità sostitutiva del preavviso è legata al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e la sua natura è quella di consentire al lavoratore di cercare una nuova occupazione, mentre nel caso del rapporto a termine, la scadenza dello stesso è già nota al lavoratore, che quindi, una volta percepito il risarcimento relativo alle mensilità mancanti al termine del rapporto, non può più vantare nulla nei confronti dell’azienda.

 

Fonte: SEAC

Cassazione: licenziamento legittimo in caso di rifiuto del distacco per esternalizzazione del servizio

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che, dopo la ristrutturazione dell’azienda che ha comportato l’esternalizzazione del servizio, ha rifiutato il distacco presso la società terza che gestisce la maggior parte delle attività aziendali.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 24259 del 28 ottobre 2013, ha chiarito che, vista la soppressione del posto di lavoro, sussiste il giustificato motivo oggettivo per il recesso del datore, il quale con la proposta fatta al lavoratore ha assolto l’obbligo di repechage del dipendente.

 

Fonte: SEAC

Tramonta la Tares, la tassa sui rifiuti e servizi urbani introdotta solo nel 2013, e prende il suo posto la Trise.
La Trise contiene due tributi diversi: Tari e Tasi.

Tari: serve a coprire i costi dei servizi di smaltimento rifiuti urbani.

Chi deve pagarla: possessori o detentori di locali e aree scoperte, a prescindere dall’utilizzo; sono obbligati in solido anche i componenti del nucleo familiare e , in generale, tutti gli utilizzatori degli immobili.

Per le occupazioni temporanee (inferiori a sei mesi), il tributo sarà a carico del titolare degli immobili.

Sono esonerate: le aree scoperte di abitazioni/locali tassabili pertinenziali o accessorie, e le aree comuni condominiali.

Come si calcola: la base imponibile è al momento costituita dalla superficie calpestabile, non da quella catastale; ove non fosse disponibile la quantificazione di detta superficie, si farà ricorso alle superfici già denunciate per Tarsu e Tia. In futuro, quando verranno allineati i dati degli immobili ed i dati toponomastici e civici, sarà utilizzata, come base, la superficie catastale.

 

TASI: serve a coprire i costi per i servizi comunali indivisibili.

Chi deve pagarla: possessori/detentori di fabbricati, aree scoperte e edificabili; sono obbligati in solido tutti gli utilizzatori degli immobili. Gli inquilini pagheranno dal 10 al 30% dell’importo totale dovuto.

Tuttavia, per le occupazioni temporanee( inferiori a sei mesi), il tributo sarà a carico interamente del titolare degli immobili.

Come si calcola: la base imponibile è costituita dalla rendita catastale rivalutata (come già avviene per l’IMU). Le abitazioni principali, su questa base, pagheranno un’aliquota dall’1 al 2,5 per mille, da stabilirsi con regolamento comunale.

 

IMU:  questa imposta non dovrà più essere applicata per le abitazioni principali. Tuttavia, continuerà a restare in vigore per gli altri immobili, nonché per le abitazioni principali di lusso.

Come si calcola: la base imponibile è costituita dalla rendita catastale rivalutata (la medesima della TASI).

L’aliquota massima risultante dall’applicazione di Tasi + Imu non dovrà superare il 6 per mille per le abitazioni principali di lusso, ed il 10,6 per mille per gli altri immobili.

 

Dott.ssa Noemi Secci

Consulente del Lavoro 

Cassazione: danno da usura psico-fisica in caso di prestazione lavorativa per sette giorni consecutivi

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24180 pubblicata il 25 ottobre 2013, interviene nel merito di un ricorso avanzato da un lavoratore contro il proprio ex-datore di lavoro per il riconoscimento di un danno da usura psico-fisica, dovuto al fatto che questi veniva fatto lavorare spesso per sette giorni consecutivi senza riposi, nonché dei termini di prescrizione legati al caso.

La Suprema Corte ha evidenziato innanzitutto una differenza tra i possibili danni riconoscibili: da una parte il mero danno da usura psico-fisica, che va solamente accertato nel “quantum”, d’altra parte la lesione alla salute del lavoratore, che invece richiede prove rigorose sia dell’esistenza che del nesso causale con l’attività lavorativa. Sui termini di prescrizione, infine, i giudici hanno affermato la prescrizione quinquennale, qualora sussistano norme ad hoc che prevedono delle compensazioni economiche per l’attività lavorativa svolta di seguito senza riposo, ovvero decennale se non sono previste tali compensazioni.

 

Fonte: SEAC

INPS: incentivi per assunzione lavoratori iscritti nelle liste di mobilità L. 236/93 – piccola mobilità

In collaborazione con LaborTre:

Con la Circolare n. 150 del 25/10/2013 l’Inps comunica che, come precedentemente riportato per il 2013 ,non sono state prorogate le norme che prevedono l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo né gli incentivi inerenti al loro reimpiego (cosiddetta piccola mobilità).

La circolare Inps 13/2013 aveva a suo tempo chiarito che non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati nel 2013, riservandosi di fornire indicazioni sulle altre fattispecie.

I chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sciolgono parzialmente la riserva formulata e si precisa quanto segue:

  1. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013;
  2. non è possibile riconoscere  le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;
  3. in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale.

Per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013, riguardanti lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, potrà essere fruito l’incentivo previsto dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 26/4/2013 del 19 aprile 2013, come modificato dal decreto direttoriale 390/2013 del 3 giugno 2013 (bonus di 190 euro). Le condizioni specifiche e le modalità di fruizione di tale beneficio verranno illustrate con circolare di prossima pubblicazione.

Circolare Inps n. 150 del 25/10/2013.

INAIL: chiarimenti in caso di Infortuni in Trasferta

L’INAIL, nella Circolare n. 52 del 23 ottobre 2013, definisce i criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta, chiarendo che sono meritevoli di tutela tutti gli eventi occorsi a un lavoratore dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione.

Pertanto, vanno considerati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere, anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa.

 

Fonte: SEAC

CCNL Studi Professionali: sospeso l’elemento economico di garanzia

In collaborazione con LaborTre:

Confprofessioni e le organizzazioni sindacali in data 23 ottobre 2013 hanno siglato l’intesa che proroga la corresponsione dell’una tantum. Con lo stesso accordo viene rinviato anche il termine per l’avvio della contrattazione di secondo livello.

Sospesa poi la corresponsione dell’elemento economico di garanzia, che doveva essere erogato ai dipendenti degli studi professionali con la busta paga di ottobre 2013. Pertanto, anche il termine entro cui siglare l’accordo integrativo di secondo livello nel settore degli studi professionali viene prorogato al 30 aprile 2014.

Conseguentemente, l’elemento economico di garanzia, ove si configuri l’obbligo di corresponsione, sarà erogato con la retribuzione del mese di maggio 2014.

Il testo dell’Accordo