L’INAIL, nella Circolare n. 52 del 23 ottobre 2013, definisce i criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta, chiarendo che sono meritevoli di tutela tutti gli eventi occorsi a un lavoratore dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione.
Pertanto, vanno considerati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere, anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa.





