Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 31 del 19 novembre 2013, in risposta ad uno specifico quesito posto dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro, fornisce indicazioni in merito alla possibilità di utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente per l’impiego di interpreti e di traduttori, che espletano la propria attività presso scuole o istituti di lingua.
Al riguardo, il Ministero esprime parere sfavorevole non potendo equiparare le suddette figure agli “interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo”, previsti al n. 38 dell’elenco delle attività discontinue allegate al R.D. n. 2657/1923.





