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Contestazione dopo 30 giorni: licenziamento illegittimo |
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Un dipendente falsifica un certificato di malattia per giustificare la propria assenza. L’azienda contesta il fatto allo stesso dopo i 30 giorni previsti dal contratto collettivo per l’esercizio del potere disciplinare. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6716 del 18 marzo 2013 ha stabilito che se la contestazione disciplinare dell’illecito avviene dopo 30 giorni dal fatto contestato, il successivo licenziamento operato dall’azienda è da considerarsi illegittimo. Nel caso in specie, la Suprema Corte ha ritenuto prive di fondamento le motivazioni addotte dalla società in questione, che aveva fatto leva sulla complessità aziendale, sul fatto che il lavoratore in questione, dopo il fatto incriminato, era assente per ferie e sul fatto che l’autorità giudiziaria stesse indagando proprio sui fatti contestati. |
Daily Archives: 19 marzo 2013
Niente risarcimento dell’infortunio in itinere, anche se l’orario dei mezzi pubblici è inadeguato.
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No al risarcimento per infortunio in itinere anche se l’orario dei mezzi pubblici risulta inadeguato |
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In tema di infortunio in itinere, la Corte di Cassazione non ha riconosciuto il risarcimento per l’incidente occorso nel breve tragitto casa-lavoro (percorribile anche a piedi) al lavoratore che si è servito del proprio mezzo, adducendo che il mancato utilizzo dell’autobus è dovuto agli orari inadeguati rispetto al turno di lavoro. In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 6725 del 18 marzo 2013, ha chiarito che la copertura assicurativa va esclusa, in quanto nel caso di specie sussiste il rischio elettivo, ovvero quel rischio che è estraneo e non attinente alla prestazione lavorativa, ma derivato da una scelta arbitraria del lavoratore. |
Fonte: Seac News
Piccola Mobilità e stop alle agevolazioni contributive: chiarimenti dell’INPS.
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Stop alle agevolazioni contributive per le assunzioni dalla “piccola mobilità” |
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L’INPS, con il Messaggio n. 4679 del 18 marzo 2013, fornisce importanti precisazioni in merito alla mancata proroga, per il 2013, della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo e della fruizione dei benefici connessi. In particolare, l’Istituto precisa che, in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, in via cautelare deve intendersi anticipata al 31 dicembre 2012 la scadenza dei benefici connessi ai rapporti agevolati instaurati con i lavoratori sopra indicati. A decorrere dal periodo di paga “gennaio 2013″ l’eventuale esposizione, nel flusso Uniemens, dei codici tipo contribuzione relativi alla cosiddetta “piccola mobilità” viene evidenziata negli archivi INPS, al fine di agevolare la successiva gestione della corrispondente contribuzione, dopo che saranno pervenuti i chiarimenti ministeriali. |
