Le start up innovative: disciplina completa ed agevolazioni

Il Governo, con il “Decreto Crescita bis”, Dl 179/2012, getta una base per la disciplina delle Start Up innovative, agli artt. 25 e seguenti: si tratta di una novità assoluta nell’ordinamento nazionale, che ha la finalità di favorire lo sviluppo tecnologico, la crescita sostenibile e l’imprenditoria giovanile. In poche parole, si è voluto dare a questo nuovo istituto il compito di far ripartire l’economia.
Secondo la nuova legge, l’impresa start up innovativa deve essere una società di capitali (anche cooperativa), residente nel nostro Paese e di diritto italiano: restano fuori dalla disciplina, dunque, ditte individuali, Società Semplici, SNC, SAS, ed altri soggetti giuridici non ricompresi nella norma.
Per contro, non tutte le società di capitali possono essere Start Up:

-tali enti, infatti, non devono essere quotati in un mercato regolamentato;

- per i primi 24 mesi, i soci persone fisiche devono rappresentare la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto (nell’assemblea ordinaria dei soci);

-la produzione annua deve essere inferiore a 5 milioni di Euro;

-l’oggetto PREVALENTE della start up deve essere: ”sviluppo, produzione e commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico”;

-la società dev’essere creata ex novo (non in seguito a fusione, scissione o cessione d’azienda o ramo di essa).

Oltre a tali requisiti, le start up devono possederne altri tre, alternativi, tuttavia, fra di loro:

-1: spese in ricerca e sviluppo >= al 20% del > tra : costo della produzione e valore totale della produzione;

-2: almeno 1/3 dei dipendenti deve essere “dottore di ricerca”, o svolgere un dottorato di ricerca, o essere laureato con tre anni di ricerca certificata presto istituti pubblici o privati, anche all’estero.

-3: l’impresa deve essere titolare di una privativa industriale relativa a:
un’invenzione (industriale o biotecnologica),
una topografia di prodotto a semiconduttori
una varietà vegetale

GLI INCUBATORI DI IMPRESA

L’art.25 del Dl introduce anche una nuova figura, completamente sconosciuta nel campo del diritto: l’”incubatore di start up innovative certificato”.
Secondo la legge, deve trattarsi di una società di capitali (anche cooperativa), residente nel nostro Paese e di diritto italiano.
Essa deve offrire servizi per favorire nascita e sviluppo di start up innovative, e deve possedere specifici requisiti:

-deve disporre di luoghi adeguati ad accogliere le start up innovative, come capannoni, spazi attrezzati, impianti particolari; in particolare, deve possedere spazi riservati ed adeguati allo svolgimento di prove, test e verifiche tecniche;

-deve disporre di attrezzature specifiche per le attività tipiche di start up innovative, come sistemi d’accesso ad internet con banda ultralarga, macchinari per poter realizzare test, prove e prototipi;

-deve essere amministrato o diretto da persone di comprovata competenza in materia d’impresa e innovazione, ed avere la disponibilità di una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

-deve avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari svolgenti progetti collegati a start up innovative;

-deve dimostrare adeguata esperienza nell’attività di sostegno a tali società, secondo parametri che dovranno essere adottati con decreto del ministero dello Sviluppo economico, entro 60 giorni dal vigore della legge di conversione del Dl 179/2012.
APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLA DISCIPLINA

Il raggio di applicazione della disciplina della Start up può essere anche esteso a imprese già esistenti: questi enti, ovviamente, dovranno già essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma.
Per usufruire dei benefici stabiliti dalla novella legislativa, tuttavia, le società già esistenti (le quali dovevano soltanto predisporre un’auto-attestazione entro il 17 febbraio 2013) avranno un termine per la presentazione del modello di auto-attestazione S5: con modalità da definirsi tramite circolare del MEF, dovranno presentare tale dichiarazione all’Ufficio del registro delle imprese, al fine di attestare il possesso dei requisiti richiesti.
Inoltre, per tali società, il periodo di operatività della normativa di vantaggio sarà più breve. In particolare, la durata sarà di:
- 4 anni (dall’entrata in vigore del decreto), per start up innovative costituite entro i due anni precedenti;
- 3 anni, per quelle costituite entro i tre anni precedenti;
- 2 anni, se costituite entro i quattro anni precedenti.

LE START UP A VOCAZIONE SOCIALE

Si tratta delle imprese che, oltre a possedere i requisiti previsti per le start-up, operano, in esclusiva, nei settori indicati dal Dlgs. 155/2006 (art.2 co.1), ovvero:
- assistenza sociale, secondo i dettami della legge 328/2000;
- assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni di cui al Dpcm 29 novembre 2001;
- assistenza socio-sanitaria, ai sensi del Dpcm del 14 febbraio 2001;
- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 53/2003;
- tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, secondo la legge 308/2004;
- valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs.42/2004;
- turismo sociale (legge 135/2001, art.7 co.10);
- formazione universitaria e post universitaria;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione ed al successo formativo;
- servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti almeno al 70% da organizzazioni che esercitino un’impresa sociale.
Per le start up a vocazione sociale, sono previste ulteriori agevolazioni rispetto all’ordinaria normativa di vantaggio prevista per tali soggetti.

INCENTIVI PER GLI INVESTITORI
Persone fisiche
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono previste delle detrazioni per le persone fisiche che investono (anche tramite specifici organismi) nel capitale sociale di una o più start up: in particolare, verrà accordata una detrazione d’imposta del 19% della somma impiegata.
Esempio pratico:
Tizio acquista 10.000€ di titoli rappresentativi del capitale della start up X; avrà diritto a portare in detrazione dalle imposte (quindi, a non versare) €1.900.
Limiti:
L’investimento massimo non potrà superare i 500.000€ ad esercizio, e dovrà essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza del beneficio.
Tuttavia, l’ammontare non detraibile potrà essere portato in detrazione nei tre periodi d’imposta successivi.
Società
Un beneficio analogo a quello previsto per le persone fisiche spetta anche alle società che investono nel capitale delle start up.
In questo caso, però, la detrazione viene sostituita da una deduzione del reddito imponibile, pari al 20% della somma investita.
Inoltre, l’investimento massimo deducibile non potrà eccedere € 1.800.000 per periodo d’imposta, e dovrà essere mantenuto per almeno due anni, sempre pena la decadenza del beneficio.
Per quanto concerne le start up a vocazione sociale, è necessario sottolineare che gli importi degli investimenti nel capitale sono maggiori.

TRATTAMENTI NORMATIVI DI VANTAGGIO E NOVITA’

Le start up possono raccogliere capitali di rischio anche con una nuova modalità, ovvero tramite portali on line.
Il nuovo istituto,” il portale per la raccolta di capitali per start up innovative”, sarà inserito nel Testo Unico delle disposizioni in materia finanziaria.
La Consob, inoltre, con proprio regolamento, dovrà determinare principi e criteri relativi a:
- formazione di un registro ad hoc, e forme di pubblicità;
- condizioni per l’iscrizione nel registro, casistiche di sospensione, radiazione e riammissione, nonché misure applicate nei confronti degli iscritti;
- eventuali cause di incompatibilità;
- regole di condotta dei gestori di portali nei confronti degli investitori.

Tra i molteplici vantaggi delle start up, oltre alle già citate agevolazioni fiscali,abbiamo un trattamento normativo più elastico, rispetto allo standard delle società di capitali, nel caso in cui il bilancio evidenzi una perdita d’esercizio.
Gli aspetti principali sono:

- Per coprire le perdite di capitale maggiori di 1/3, vi sono 2 anni di tempo, anzichè 1 (deroga agli artt. 2446-2482 ter c.c.)

- Quando la start up (se sotto forma di cooperativa) perde tutto il capitale, si ha un anno in di tempo per la ricapitalizzazione, e non si azionano le cause di scioglimento;

- la start up, per i primi 4 anni d’esercizio, è esente da fallimento: si potrà attivare solo la procedura “soft” per crisi da sovraindebitamento, ex L. 3 del 27/01/2012,ovvero una ristrutturazione aziendale;

- inoltre, non si applica la disciplina prevista per le società di comodo ed in perdita sistemica.

Vi sono anche dei vantaggi , per le suddette società, in campo lavorativo:

- Per quanto concerne i contratti a tempo determinato, essi non possono superare un totale di 4 anni complessivi, anzichè 36 mesi; per di più, non si applica la legge Fornero, che prevede degli intervalli minimi di tempo tra un contratto e l’altro.

- Per l’assunzione di personale particolarmente qualificato (avente conseguito dottorati di ricerca, o particolari riconoscimenti nel campo ricerca e sviluppo), si ha diritto ad un credito d’imposta pari al 35% del costo del lavoro aziendale annuale, entro 200.000€ annui, senza bisogno di una certificazione di tali costi da parte del sindaco o del revisore.

Infine, le start up usufruiscono di una disciplina speciale anche per quanto concerne le quote societarie: vi è, difatti, la possibilità di quote “ad hoc”, diverse da quelle previste nella disciplina generale:

- quote postergate nella partecipazione delle perdite (deroga all’art. 2468 co.2 e 3 del c.c.)
- quote senza diritto di voto/con voto solo per certi argomenti/voto non proporzionale alla partecipazione, o subordinato al verificarsi di determinati eventi, come la produzione di utili (deroga all’art. 2479 comma 5 c.c.);

- ammissione della società all’acquisto di quote proprie, per incentivare la partecipazione di dipendenti, amministratori o prestatori d’opera e servizi (deroga all’art. 2474 c.c.).

Dott.ssa Noemi Secci
Consulente del lavoro

News: benefici contributivi per assunzione ex dipendente, non sempre licenziabile chi lavora durante l’assenza tutelata, Linee guida sulla Tares, liste di mobilità e lavoro all’estero, condanna del datore di lavoro per incidente da stress.

Pubblicazione on-line delle linee guida sull’applicazione della Tares

In data 8 marzo 2013, sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze sono state pubblicate le linee guida per la redazione del piano economico-finanziario e per l’elaborazione delle tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti al fine di aiutare i comuni.

In particolare, le linee guida in questione illustrano le fasi del piano economico-finanziario suddividendole nel modo seguente:

  • individuazione e classificazione dei costi di servizio;
  • suddivisione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze non domestiche;
  • calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza.

Litisconsorzio necessario tra soci e società di persone nell’accertamento IRAP: Cassazione

Con Sentenza 20 giugno 2012, n. 10148, la Corte di Cassazione si esprime in merito alla necessità di unità di giudizio nell’accertamento dell’IRAP dovuta relativo ai soci e alla società di persone.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che i soci sono litisconsorzi necessari nel giudizio avente ad oggetto la legittimitą dell’accertamento dell’IRAP dovuta da una società di persone, poiché la maggior pretesa ai fini IRAP nei confronti della societą ha una immediata e diretta conseguenza sulle imposte IRPEF a carico dei soci.

Nel caso di specie, i Giudici hanno stabilito che i soci di società di persone che hanno ricevuto un accertamento IRPEF sulla base di un accertamento IRAP nei confronti dell’azienda hanno diritto a partecipare al giudizio. Pertanto, la Corte ha sancito la necessità del litisconsorzio necessario, oltre a ribadire che l’IRAP non è una duplicazione dell’IVA in quanto ha presupposti diversi. Infatti, è esclusa l’assimilazione fra IVA e IRAP, a conferma della Sentenza del 3 ottobre 2006 della Corte di Giustizia.

 

Non sempre è licenziabile chi lavora durante l’assenza tutelata

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5809 dell’8 marzo 2013, ha stabilito che il lavoratore che durante un’assenza per infortunio svolge, di nascosto, un’attività lavorativa modesta a favore di un terzo datore di lavoro non sempre è licenziabile: va dimostrato, infatti, che questa attività lavorativa ha ritardato la guarigione del lavoratore stesso.

Nel caso in specie, la Suprema Corte ha ritenuto che l’attivitą svolta dalla lavoratrice in infortunio nell’esercizio pubblico del quale è socia non poteva causare ritardi nella guarigione dall’infortunio stesso, né il datore ha potuto dimostrare l’inadempienza agli obblighi contrattuali di diligenza, correttezza e buona fede che può configurare giusta causa di licenziamento, in quanto in nessun modo la lavoratrice ha simulato l’infortunio alla caviglia.

 

Condanna del datore per lesioni personali colpose per l’incidente da stress del lavoratore

In materia di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che la responsabilità dell’incidente occorso al dipendente, in conseguenza dello stress da lavoro ripetitivo, ricade sul datore di lavoro, che può rischiare anche la pena detentiva.

  Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 11062 dell’8 marzo 2013, ha statuito che nel caso di svolgimento di attività ripetitive particolarmente pesanti (nel caso di specie servizi di pulizia), è indispensabile l’adozione di accorgimenti particolari per prevenire eventuali infortuni, come la predisposizione di pause durante la prestazione lavorativa.

 

Concessione dei benefici contributivi in caso di assunzione di ex dipendente

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 9 dell’8 marzo 2013, in risposta ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 8, comma 9 della Legge n. 407/1990, recante la disciplina delle agevolazioni contributive concesse, in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni.

  In particolare, la Direzione Generale ritiene che

  • nell’ipotesi di assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale, qualora in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, spetti l’intero beneficio previsto;
  • in ordine alla possibilità per il datore di lavoro di usufruire delle agevolazioni in esame nel caso in cui assuma nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle agevolazioni medesime, nelle fattispecie realizzatesi anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 92/2012, il beneficio debba essere riconosciuto solo per il periodo residuo rispetto al limite massimo di fruizione dei 36 mesi, ciò in quanto non vi è stata interruzione dello stato di disoccupazione.

Fondo di solidarietà delle assicurazioni: al versamento per il 2012 anche le imprese in liquidazione

Con il Messaggio n. 4207 dell’8 marzo 2013, l’INPS interviene in merito all’obbligo di versamento del contributo ordinario di finanziamento del Fondo di solidarietà delle assicurazioni per il periodo gennaio – dicembre 2012, valevole anche per le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.

Per tali imprese andrà quindi versato il contributo dello 0,5% che era stato sospeso per tutto l’anno 2012: per non incorrere in sanzioni, i soggetti coinvolti avranno tempo fino al 17 giugno 2013 (domenica 16 giugno) per adempiere al versamento.

 

Compatibilità dell’iscrizione alle liste di mobilità con attività lavorativa svolta all’estero

Il Ministero del Lavoro, nell’Interpello n. 11 dell’8 marzo 2013, fornisce chiarimenti in merito alla compatibilità dell’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori del settore aereo con attività lavorativa a tempo determinato svolta all’estero.

In particolare l’Istituto effettua una lettura estensiva dell’articolo 8, commi 6 e 7, Legge n. 223/1991, sostenendo che la sospensione dell’erogazione del trattamento di mobilità trova applicazione anche nelle ipotesi di rioccupazione negli Stati UE e nei Paesi convenzionati, nonché in Paesi extra UE, per i lavoratori percettori di indennità di mobilità che svolgono attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale.

 

Trattamento economico del congedo per cure degli invalidi

Il Ministero del Lavoro, in risposta all’Interpello n. 10 dell’8 marzo 2013, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011, che disciplina il congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili.

In particolare, il Ministero precisa che il trattamento economico relativo al suddetto congedo è posto a carico del datore di lavoro e non dell’INPS, secondo il regime economico delle assenze per malattia.