Niente risarcimento dell’infortunio in itinere, anche se l’orario dei mezzi pubblici è inadeguato.

No al per infortunio in itinere anche se l’orario dei mezzi pubblici risulta inadeguato

In tema di infortunio in itinere, la Corte di non ha riconosciuto il risarcimento per l’incidente occorso nel breve tragitto casa-lavoro (percorribile anche a piedi) al lavoratore che si è servito del proprio mezzo, adducendo che il mancato utilizzo dell’autobus è dovuto agli orari inadeguati rispetto al turno di lavoro.

In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 6725 del 18 marzo 2013, ha chiarito che la copertura assicurativa va esclusa, in quanto nel caso di specie sussiste il rischio elettivo, ovvero quel rischio che è estraneo e non attinente alla prestazione lavorativa, ma derivato da una scelta arbitraria del lavoratore.

Fonte: Seac News
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Autore dell'articolo: Dott. Paolo Casini

Si è laureato nel 2010 in Consulenza del Lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, con una tesi sulla pianificazione nella successione d'impresa. Dal 2015 è abilitato all'esercizio della Professione di Consulente del Lavoro, collaborando con importanti Studi di Consulenza del Lavoro di Padova. Nel 2016 ha conseguito un Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e, sempre dallo stesso anno, collabora in qualità di autore con il portale FISCOeTASSE, per il quale realizza articoli di approfondimento legati a tematiche Giuslavoristiche. Dal 2017 è inoltre titolare dello Studio Felsineo, Studio di Consulenza del Lavoro di Bologna.   Si occupa principalmente di consulenza in materia di Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, aziende del settore Edile e di Scuole Private.
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