News: Fondi per Ammortizzatori in Deroga 2013, Sgravi contributivi e Prescrizione, Maggiorazione IRES e Società di Comodo, Integrazione Frontespizio Mod. 730/2013.

Integrazione Frontespizio Mod. 730/2013: Provvedimento

Con Provvedimento 4 marzo 2013 l’Agenzia delle Entrate ha approvato alcune modifiche al modello di dichiarazione 730/2013 e relative istruzioni, per correggere degli errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione del predetto modello.

In particolare, nel Frontespizio, dopo i campi relativi al domicilio fiscale, è stata inserita una casella denominata “Casi particolari addizionale regionale.

L’inserimento di tale casella si è reso necessario per gestire le casistiche relative alla particolare struttura dell’addizionale regionale applicabile ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nella Regione Veneto.

 

Maggiorazione IRES per le società “di comodo”: Circolare Agenzia delle Entrate

Con Circolare 4 marzo 2013, n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota ordinaria IRES per le società “di comodo”.

In particolare, la Circolare in esame precisa che:

  • la maggiorazione, introdotta dal D.L. n. 138/2011, si applica alle società non operative ed a quelle in perdita sistematica che rientrano tra i soggetti passivi IRES;
  • la base imponibile è rappresentata dal reddito minimo presunto (art. 30, comma 3, Legge n. 724/1994) o, se superiore, dal reddito “ordinariamente” determinato;
  • le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni che si qualificano  non operative e che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116, TUIR) provvedono separatamente e autonomamente ad applicare la maggiorazione;
  • qualora la società “di comodo” rientri nell’ambito del consolidato nazionale, a prescindere dalla qualifica di consolidante o consolidata deve liquidare e versare autonomamente la maggiorazione IRES;
  • le disposizioni relative all’incremento dell’aliquota IRES si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011 (dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Iva al 10% per le operazioni di manutenzione delle caldaie: Risoluzione AE

Con Risoluzione 4 marzo 2013, n. 15, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello ordinario, ha affermato che agli interventi ordinari di check up degli impianti di riscaldamento installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata si applica l’aliquota IVA del 10%.

È stato inoltre precisato che l’agevolazione non è applicabile ai contratti che hanno ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, altre prestazioni per le quali non è stato indicato un corrispettivo distinto come, ad esempio, nei casi di copertura assicurativa delle responsabilità civile verso terzi.

 

INPS: nuovi fondi per ammortizzatori in deroga

Con il Messaggio n. 3718 del 1° marzo 2013, l’INPS rende noto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato l’Istituto ad utilizzare le risorse finanziarie assegnate alle Regioni in base ai verbali di accordo sottoscritti dallo stesso Ministero e le singole Regioni o Province autonome.

Ai sensi della Riforma Fornero, articolo, 2, commi dal 64 al 67, Legge n. 92/2012, vengono così sbloccati 520 milioni di euro dei fondi nazionali per la concessione o per la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga, ai dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati.

 

INPS: ammonta a dieci anni il tempo massimo di prescrizione per il recupero degli sgravi contributivi

In materia di prescrizione del recupero degli sgravi contributivi, la Corte di Cassazione ha chiarito che il limite massimo ammesso dalla legge prima che intervenga l’istituto della prescrizione è dieci anni e non cinque.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 5284 del 4 marzo 2013, ha precisato che il limite prescrizionale di cinque anni riguarda il recupero da parte dell’INPS dei contributi che spettano allo stesso. Nel caso di specie il recupero degli sgravi contributivi opera sulla base di un provvedimento della Commissione UE, in ragione della loro natura di “aiuto di Stato”. Tale ultima categoria, che deve considerarsi autonoma, legittima il termine prescrizionale difforme rispetto a quello quinquennale ordinario applicato dall’Istituto previdenziale.

Fonte: Seac News

News: Istruzioni INPS per CIG in Deroga 2013

In collaborazione con LaborTre, pubblichiamo una News relativa alle istruzioni INPS per la Cassa Integrazione in Deroga – Anno 2013:

Con il messaggio n. 3718 del 1 marzo 2013, l’Inps detta le istruzioni e i necessari chiarimenti per il pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga relativi all’anno 2013.

Le istruzioni diramate seguono quanto stabilito con le comunicazioni del 27 febbraio 2013 e 1° marzo 2013 fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha autorizzato l’INPS ad utilizzare le risorse finanziarie assegnate alle Regioni in base ai verbali di accordo sottoscritti dallo stesso Ministero e le singole Regioni o Province autonome.

Con i predetti accordi sono stati destinati, nell’ambito delle risorse di cui all’art.2, commi dal 64 al 67, della Legge 28 giugno 2012, n.92 e successive modifiche, 520 milioni di euro a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla vigente normativa, ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella suddette Regioni.

L’Inps ricorda che, sarà possibile procedere all’erogazione delle prestazioni in deroga, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione del relativo e specifico provvedimento concessorio di competenza regionale contenente i nomi dei beneficiari ed il periodo di ammortizzatore concesso. In particolare, per quanto attiene la CIG in deroga, non è stato più rinnovato l’istituto dell’anticipazione come già comunicato con il messaggio n.1051 del 17 gennaio 2013.

Inoltre viene precisato che  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ribadito che per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga il verbale di accordo deve essere sottoscritto in sede istituzionale, come previsto negli accordi ministeriali sottoscritti tra lo stesso Ministero e le singole Regioni e Province autonome. Pertanto, alla luce di quanto sopra, le domande di trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga devono essere presentate unitamente al verbale di accordo sottoscritto in sede istituzionale.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DI CIG IN DEROGA.

Per le autorizzazioni CIG IN DEROGA le Sedi dovranno inserire come numero decreto il numero “33333” e come codice intervento “699”. Appena il Ministero avrà emanato il decreto di stanziamento fondi per le Regioni, le Sedi utilizzeranno il numero di decreto corretto che sarà comunicato con un ulteriore messaggio di questa Direzione Centrale (contemporaneamente si provvederà, in automatico, a variare i numeri provvisori di “decreto” e “data”, inseriti precedentemente dalle sedi, con quelli corretti).

Si ricorda che non possono essere autorizzati con il numero di decreto “33333” periodi precedenti il 1° gennaio 2013.

Alla misura dei trattamenti da erogare dovranno essere applicate le riduzioni percentuali legislativamente previste, secondo i criteri impartiti con la circolare della D.C. Prestazioni a sostegno del Reddito n.57 del 13 marzo 2007 e con i successivi messaggi n.20024 del 30 luglio 2010 e n.17338 del 25.10.2012, con il quale sono stati individuati i due diversi principi da seguire nel caso di concessione di cassa integrazione in deroga avvenuta senza soluzione di continuità o con soluzione di continuità rispetto alla data del 1 gennaio 2009. L’abbattimento dovrà essere applicato trascorsi 12 mesi di erogazione del trattamento di cassa integrazione in deroga per ogni singolo lavoratore.

Le aziende i cui lavoratori sono destinatari di cig in deroga e che non rientrano nelle previsioni della legge 223/91, e come tali escluse dall’obbligo del versamento del contributo dello 0,90%, devono versare solo il contributo addizionale limitatamente al periodo per il quale usufruiscono del trattamento di integrazione salariale in deroga. Il contributo addizionale non è dovuto nel caso in cui l’azienda destinataria di trattamento di cig in deroga versi in una delle procedure concorsuali, così come previsto dall’art. 8 bis, legge 160/88.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DI MOBILITA’ IN DEROGA

Le Sedi per liquidare il trattamento di mobilità dovranno utilizzare i CODICI DI INTERVENTO di seguito indicati:

Regione Codice
Lazio 572
Umbria 573
Sicilia 574
Liguria 575
Toscana 576
Lombardia 577
P.A. Trento 578
Abruzzo 579
Calabria 580
Basilicata 581
Campania 582
P.A. Bolzano 583
Emilia Romagna 584
Puglia 585
Sardegna 586
Valle D’Aosta 587
Veneto 588
Piemonte 589
Molise 590
Friuli Venezia Giulia 591
Marche 592

Alla misura dei trattamenti da erogare dovranno essere applicate le riduzioni percentuali legislativamente previste, secondo i criteri impartiti con la circolare della D.C. Prestazioni a sostegno del Reddito n.57 del 13 marzo 2007.

I criteri impartiti con la circolare 57 del 2007 prevedono che l’indennità di mobilità in deroga va abbattuta del 10% trascorsi 12 mesi effettivi (esclusi quindi i periodi di sospensione per ripresa attività lavorativa) di percezione dell’indennità, stessa cosa succederà per i successivi 12 mesi, in cui si avrà l’abbattimento del 30% e per gli ulteriori 12 mesi in cui l’abbattimento sarà, da quel momento in poi, del 40%.

Prima di porre in pagamento le prestazioni l’Istituto dovrà verificare che i singoli lavoratori non abbiano perso lo status di disoccupato e che non sussistano altre cause ostative all’erogazione della prestazione.

Alle indennità di mobilità concesse in deroga alla normativa vigente, deve essere applicato il requisito dell’ “anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice in gravidanza e puerperio”, previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge n.223/1991.

Messaggio Inps 3718 del 1 marzo 2013 e Allegati