News: legittimo il licenziamento del lavoratore che diffonde la notizia della chiusura della sede, non evasione ma omissione in caso di mancato versamento di contributi a trasfertisti, gravi indizi ed evasione fiscale.

Imposta di bollo: le somme scomputate non devono essere considerate

Con Risoluzione 27 febbraio 2013, n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i soggetti indicati nell’art. 15-bis, D.P.R. n. 642/1972 (Poste italiane s.p.a, banche e società finanziarie), il calcolo dell’imposta di bollo virtuale sugli atti emessi da versare entro il 28 febbraio 2013 deve essere effettuato senza tener conto delle somme scomputate, in sede di versamento, per l’acconto sull’imposta di bollo versato nel 2011, né di eventuali differenze a debito o a credito derivanti dalla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno 2011.

Inoltre, la Risoluzione in esame precisa che ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 21 gennaio 2013, “Per i soggetti individuati dall’art. 15-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il termine di presentazione della dichiarazione degli atti e documenti soggetti ad imposta di bollo assolta in modo virtuale, di cui all’art. 15, quinto comma, del medesimo decreto, riferita all’anno 2012 è prorogato fino al 31 marzo 2013.”

 

Gravi indizi e c/c del figlio provano l’evasione fiscale: Cassazione

Con Sentenza 27 febbraio 2013, n. 4904, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73, può fondarsi anche su indizi gravi, precisi e concordanti, senza che sia necessaria la prova dell’evasione fiscale. Pertanto, la documentazione extracontabile può fondare l’accertamento di maggiori ricavi e può provare l’evasione fiscale.

Ne consegue che l’evasione fiscale può essere dimostrata anche per presunzioni e non solo con prova certa.

Inoltre, il Fisco può utilizzare i dati raccolti sul c/c del figlio del contribuente accertato, in quanto il rapporto familiare giustifica la riferibilità al contribuente delle operazioni riscontrate.

 

Legittimo il licenziamento del lavoratore che diffonde la notizia della chiusura di una sede

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora il dipendente diffonda notizie relative all’imminente chiusura di una delle sedi aziendali, deve considerarsi legittimo il licenziamento disciplinare. Ciò in ragione del concreto danno all’immagine nei confronti sia dei clienti che dei partner commerciali dell’impresa.

  Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4859 del 27 febbraio 2013, ha precisato che il provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente trova la sua ragion d’essere non solo nella natura riservata della notizia, ma altresì nel fatto che la fonte a fornire tale indiscrezione è considerata attendibile in funzione del ruolo ricoperto nell’organizzazione aziendale.

 

Non evasione ma solo omissione per il mancato versamento dei contributi per i trasfertisti

Secondo la Corte di Cassazione è dovuto il pagamento della sanzione per omissione di contribuzione all’INPS, e non quella per evasione, da parte dell’azienda che per anni non ha versato i contributi in favore dei lavoratori trasfertisti.

  Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4837 del 26 febbraio 2013, ha chiarito che l’applicazione della sanzione meno grave è giustificata dal fatto che nelle scritture contabili dell’azienda le ore lavorate sono state indicate con il termine “trasferta”, a testimonianza della non intenzione del datore di lavoro di sfuggire dal proprio dovere, convinto, in buona fede, dell’esenzione del versamento per le trasferte.

Fonte: Seac News

News: Bozze Studi di Settore, Deduzione donazioni Chiesa Apostolica, Chiarimenti su Redditometro, Indice TFR Gennaio 2013, Flusso Telematico 730-4, Redditi Esenti nel CUD2013.

Studi di settore: pubblicate online alcune bozze

In data 22 febbraio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha iniziato la pubblicazione in bozza sul proprio sito internet degli Studi di settore (Mod. UNICO 2013) relativi ai settori delle manifatture, delle attività professionali e del commercio.

 

Istruzioni per la deduzione delle donazioni alla Chiesa apostolica: Provvedimento MEF

Con Decreto 1° febbraio 2013, pubblicato in G.U. il 19 febbraio 2013, n. 43, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito le modalità per portare in deduzione gli importi donati liberamente alla Chiesa apostolica in Italia.

In particolare, lo sconto d’imposta è stato riconosciuto alle persone fisiche a partire dal 1°gennaio 2012 per un importo non superiore a 1.032,91 euro.

Pertanto, le somme erogate, che entreranno nelle dichiarazioni da presentare quest’anno, devono essere certificate dai documenti elencati nel Decreto, quali le ricevute dell’avvenuto versamento.

 

Prime crepe nel nuovo redditometro

Con Ordinanza 21 febbraio 2013, proc. n. 250/2013, il Tribunale di Napoli ha intimato all’Agenzia delle Entrate, nei confronti del solo ricorrente:

  • di non intraprendere alcuna attività di ricognizione, archiviazione o altra attività di conoscenza e utilizzo dei dati raccolti in forza del redditometro (art. 38, commi 4 e 5, D.P.R. n. 600/73);
  • se in possesso, di distruggere gli archivi di dati.

In altre parole, il Giudice ha inibito, nei confronti del ricorrente, l’uso dei dati raccolti in applicazione del D.M. 22.12.2012 ritenendo lesa sia la riservatezza che la libertà individuale.

Si attende ora l’appello dell’Amministrazione finanziaria.

 

Indice TFR del mese di gennaio 2013

L’Istituto centrale di statistica ha reso noto che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di gennaio 2013 è pari a 106,7 punti.

L’incidenza percentuale della differenza rispetto all’indice in vigore al 31 dicembre 2012 è pari a 0,187793; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell’1,5% annuo, per cui si avrà 0,265845.

 

Flusso telematico 730-4: approvato il modello per comunicare l’indirizzo telematico

Con Provvedimento n. prot. 23840/2013 pubblicato il 22 febbraio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i sostituti d’imposta devono inviare entro il 31 marzo 2013 per comunicare la sede telematica presso la quale ricevere i dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Amministrazione finanziaria.

  Dallo scorso anno, il flusso telematico dei modelli 730-4 coinvolge tutti i sostituti d’imposta, in quanto si è conclusa la fase sperimentale avviata nel 2008; restano tuttavia ancora esclusi il MEF (personale centrale e periferico gestito dal sistema Service Personale Tesoro) e l’INPS.

I sostituti che a partire dall’anno 2011 hanno già ricevuto i mod. 730-4 in via telematica dall’Agenzia, non devono inviare la comunicazione qualora i dati non abbiano subito variazioni.

 

CUD 2013: cade l’obbligo per l’indicazione dei redditi esenti

Con un Comunicato stampa del 22 febbraio 2013 l’Agenzia delle Entrate interviene sulle istruzioni di compilazione del Modello CUD 2013, in relazione all’indicazione con annotazione BQ dei redditi esenti da tassazione.

In particolare l’Agenzia comunica che “I sostituti d’imposta non sono obbligati a indicare i redditi esenti da loro erogati nella nuova annotazione BQ del Cud se i sistemi informativi di cui dispongono non consentono di ottenere questo dato entro il 28 febbraio, termine entro il quale va rilasciata la Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati.”

 

INPGI: le novità della Riforma Fornero non si applicano alle collaborazioni con i giornalisti

L’INPGI, nella Circolare n. 2 del 21 febbraio 2013, fornisce chiarimenti in merito al regime normativo delle prestazioni giornalistiche di lavoro autonomo rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare, l’Istituto chiarisce che le novità introdotte in materia dalla Riforma Fornero non si applicano alle prestazioni di lavoro autonomo giornalistico svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto attività intellettuali per l’esercizio delle quali è previsto l’obbligo di iscrizione all’Albo professionale.

L’Istituto conferma l’obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie di instaurazione, cessazione e variazione dei rapporti di lavoro (modello UNILAV) per tali prestazioni (rapporti di co.co.co. instaurati tra i committenti e giornalisti iscritti al relativo Albo).

Fonte: Seac News

Niente risarcimento per svolgimento di mansioni dequalificanti, Mobbing e Provvedimenti Disciplinari non vessatori o pretestuosi, Rettifiche Fiscali su compravendite Immobiliari.

Rettifiche fiscali sulle compravendite immobiliari: l’atto deve essere allegato

Con Ordinanza 11 febbraio 2013, n. 3262, la Corte di Cassazione ha fornito dei chiarimenti relativi all’utilizzo del criterio comparativo per quanto riguarda gli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro.

In particolare, dalla sopracitata Ordinanza emerge che all’avviso di rettifica della compravendita immobiliare eseguito in base al criterio comparativo, ossia facendo riferimento ai trasferimenti similari avvenuti non oltre il triennio precedente, è obbligatorio allegare l’atto di compravendita richiamato, non conosciuto dalla parte; pena la nullità della rettifica (art. 52, comma 2-bis, TUR).

 

Salvo dalla sanzione il socio di capitale di società semplice: Cassazione

Con Sentenza 19 febbraio 2013, n. 4074, la Corte di Cassazione ha chiarito che i soci di società semplici non devono pagare le sanzioni tributarie in conseguenza della mancata presentazione da parte della società della dichiarazione IVA.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva sanzionato un socio di solo capitale che non si era mai interessato della gestione societaria, venendo così meno al principio di colpevolezza ai sensi del quale ciascuno risponde della propria azione o omissione (art. 5, D.Lgs. n. 472/97).

 

Non è mobbing se il provvedimento disciplinare non è vessatorio o pretestuoso

Nell’ambito di un ricorso contro il licenziamento intimato dalla società ad un lavoratore, che chiedeva il risarcimento del danno ritenendo la condotta dell’azienda passibile di mobbing, la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4303 del 21 febbraio 2013, pur confermando l’illegittimità del licenziamento, ha escluso il mobbing da parte della società e il conseguente diritto al risarcimento per il lavoratore.

Nel caso in specie, se da una parte il licenziamento è illegittimo perché la società, nel sopprimere la posizione lavorativa cui era stato assegnato il lavoratore dopo un demansionamento, non ha dimostrato l’impossibilità di repechage, dall’altra l’azienda non può essere ritenuta responsabile di un’azione di mobbing nei confronti del dipendente, perché il demansionamento è stato effettuato in posizione coerente con la professionalità del lavoratore e, pertanto, tale provvedimento non è considerato né vessatorio né pretestuoso.

 

Niente risarcimento dei danni per lo svolgimento di mansioni dequalificanti

La Corte di Cassazione ha chiarito che è pienamente legittimo imporre al dipendente lo svolgimento di mansioni deteriori, a condizione che venga garantita la prevalenza di funzioni conformi all’inquadramento professionale dello stesso lavoratore.

  Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4301 del 21 febbraio 2013, ha precisato che le attività imposte al dipendente, seppur dequalificanti, comportano un impegno temporale circoscritto e, pertanto, va escluso il risarcimento del danno da demansionamento.

Fonte: Seac News

CUD 2013 in via Telematica – il cartaceo solo su richiesta, depressione e licenziamento per superamento periodo comporto, Abbandono del posto di lavoro e licenziamento, Chiarimenti in materia di co.co.pro.

CUD 2013 online: invio cartaceo solo su richiesta

Il comma 114, art. 1, Legge 24 dicembre 2012, n 228 (c.d. “Legge di stabilità 2013“) ha previsto che, da quest’anno, gli enti previdenziali non invieranno più il CUD in forma cartacea se non su espressa richiesta dell’interessato. Il canale principale sarà quello telematico.

Sono attesi chiarimenti da parte dell’INPS, in vista della scadenza del 28 febbraio.

 

Codici tributo per le tasse sugli aerei: Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Con Risoluzione 20 febbraio 2013, n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per consentire ai gestori dei servizi aeroportuali il versamento, mediante modello F24, dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco e della sanzione amministrativa per inadempienza agli obblighi di comunicazione (art. 6-quater, D.L. n. 7/2005).

In particolare, le nuove causali contributo sono le seguenti:

  • IADP“, denominata “Incremento addizionale passeggeri”;
  • SADP“, denominata “Sanzione amministrativa per incremento addizionale passeggeri – omessa comunicazione”

La depressione non salva il lavoratore dal licenziamento per superamento del periodo di comporto

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4207 del 20 febbraio 2013, è intervenuta nell’ambito di un caso di licenziamento affermando che il licenziamento per superamento del periodo di comporto stabilito dal CCNL è legittimo, anche se l’attività di call center svolta dal lavoratore può essere concausa della depressione che ha colpito il lavoratore.

Ciò non toglie, precisa la Suprema Corte, che, senza una prova certa che l’attività lavorativa sia la causa unica della malattia, i periodi di assenza non possono non essere conteggiati ai fini del raggiungimento del limite stabilito dal CCNL di conservazione del posto: pertanto, il licenziamento per superamento del periodo di comporto operato dall’azienda è legittimo.

 

SAN.ARTI: istituito il codice tributo per i versamenti in F24

Con la Risoluzione n. 12/E del 20 febbraio 2013 l’Agenzia interviene in merito all’Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato”, SAN.ARTI.

In particolare con la Risoluzione in esame è stata istituita la causale “ART1” denominata “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato – SAN.ARTI”.

 

Niente licenziamento per abbandono del posto di lavoro senza danno all’azienda

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo per giusta causa inflitto al lavoratore per abbandono del posto di lavoro, laddove tale comportamento non abbia determinato alcun danno all’impresa.

  Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4197 del 20 febbraio 2013, ha precisato che il recesso del datore di lavoro risulta sproporzionato, in quanto secondo le deposizioni dei testi la condotta del dipendente non ha interrotto il ciclo produttivo e lo stesso regolamento disciplinare aziendale prevede il licenziamento soltanto per le condotte ingiustificate che arrecano un pregiudizio all’impresa ed ai suoi beni.

 

Ulteriori chiarimenti in materia di contratto di collaborazione a progetto

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 7 del 20 febbraio 2013, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con riferimento a due specifici ambiti settoriali:

  • il lavoro svolto all’interno di organizzazioni non governative (ONG/ONLUS) e di organizzazioni aventi finalità socio/assistenziali e sanitarie;
  • le attività svolte nel settore commerciale dai cosiddetti promoter.

Per quanto concerne il lavoro svolto all’interno di ONG/ONLUS e organizzazioni aventi finalità socio/assistenziali e sanitarie, il Ministero precisa che “ove l’attività del collaboratore sia connotata da elementi di specificità puntualmente declinati nel progetto e finalizzati al raggiungimento di un autonomo risultato conseguito attraverso una attività che presenti margini di autodeterminazione del prestatore, appare possibile l’utilizzo della tipologia contrattuale in esame”.

Con riferimento, invece, alla figura del promoter, il Ministero ritiene che la stessa risulti difficilmente inquadrabile nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, pur risultando astrattamente riconducibile ad altri rapporti di natura autonoma.

Fonte: Seac News

INAIL: co.co.pro. – obbligo assicurativo e aspetti retributivi e contributivi

L’INAIL, per quanto attiene al contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, con la circolare n. 13 del 19 febbraio 2013, impartisce le istruzioni in merito al mutato quadro normativo (modifiche agli artt.61 e ss. del D.L.vo n. 276/2003 da parte dell’art. 1, commi 23-25, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 c.d. “Riforma lavoro”) e al regime vigente in tema di obbligo assicurativo e retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo.

Vai alla circolare.

Fonte: DPL Modena

News di Oggi: Dichiarazione 2013 – specifiche tecniche, chiarimenti sul lavoro accessorio, Più tempo per i ricorsi per CIG non autorizzata, Sconto Edili fino al 15 maggio 2013.

Specifiche tecniche dichiarazioni 2013: Provvedimenti

Con Provvedimento 15 febbraio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel Modello UNICO 2013 – SP. Unitamente a tali specifiche, il provvedimento approva le specifiche per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica.

Inoltre, con Provvedimenti direttoriali 15 febbraio 2013, sono state approvate le specifiche relative al Modello 770/2013 Semplificato e Ordinario nonché quelle riguardanti i prospetti di UNICO 2013 – SC e UNICO 2013 – ENC.

 

Omessa comunicazione dell’investimento effettuato: decadenza dal diritto all’incentivo

Con Ordinanza 31 gennaio 2013, n. 2232, la Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo e non è in contrasto con lo Statuto del contribuente il Provvedimento delle Entrate che prevede un adempimento da parte del contribuente per ottenere i benefici fiscali entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge che lo ha istituito.

La sopracitata Ordinanza conferma quindi la decadenza dal diritto al credito di imposta (art. 8, Legge n. 388/2000) in caso di omessa o ritardata presentazione del modello Cvs.

In particolare, ai sensi dell’art. 62, Legge n. 289/2002, l’imprenditore ammesso ai contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, decade dal beneficio ove abbia omesso di presentare nel termine del 28 febbraio 2003 la comunicazione telematica avente a oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato.

 

Nuovi chiarimenti sul lavoro accessorio

Il Ministero del Lavoro, con la Nota prot. n. 3439 diffusa il 18 febbraio 2013, ha fornito ulteriori chiarimenti sul lavoro occasionale di tipo accessorio, alla luce delle modifiche apportate dalla Riforma del lavoro alla fattispecie e di quanto già comunicato con la Circolare n. 4/2013.

Nel particolare, il Welfare ha precisato che, nelle more delle necessarie modifiche ai buoni lavoro secondo quanto previsto dalle citate disposizioni, ai voucher continuerà a trovare applicazione la previgente disciplina. Pertanto, in attesa di tali modifiche, non opererà il limite temporale dei “30 giorni” quale limite di validità all’utilizzo, fermo restando i nuovi limiti economici. Inoltre, il Ministero apporta chiarimenti sull’utilizzo del buono lavoro in agricoltura..

 

CIG non autorizzata: più tempo per i ricorsi

L’INPS, con il Messaggio n. 2939/2013 chiarisce che i ricorsi al Comitato delle gestioni prestazioni temporanee avverso le decisioni delle Commissioni provinciali, in relazione alla mancata concessione della cassa integrazione, possono essere presentati oltre il termine previsto dalla legislazione vigente, purché non sia prescritto il diritto all’azione giudiziaria. Pertanto i termini citati hanno natura ordinatoria e non perentoria.

 

Sconto edili: c’è tempo fino al 15 maggio 2013 per l’invio delle istanze 2012

L’INPS, nella Circolare n. 28 del 18 febbraio 2013, ricorda che il Decreto 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013, ha confermato per l’anno 2012, nella misura dell’11,50% la riduzione contributiva a favore delle imprese edili di cui all’articolo 29, DL n. 244/1995.

I datori di lavoro interessati, che non abbiano ancora presentato l’istanza telematica per il periodo gennaio – dicembre 2012, possono effettuare l’invio:

  • entro il 15 maggio 2013;
  • tramite il modulo “riduzione edilizia”, disponibile nella funzionalità “invio nuova comunicazione” della sezione “comunicazioni on-line”, nel “cassetto previdenziale aziende” del sito www.inps.it.
Fonte: Seac News

Come poter operare con Entratel (un piccolo aiuto per i professionisti)

Sei un sostituto d’imposta, un commercialista, un consulente del lavoro o, comunque, un professionista in campo fiscale?

Per poter effettuare la maggior parte delle operazioni caratteristiche del tuo lavoro, come pagamento e trasmissione di modelli F24, dichiarazioni dei redditi, liquidazioni, comunicazioni, operazioni su partite Iva, visure, etc., accessibili dal sito dell’Agenzia delle Entrate, devi essere abilitato come utente Entratel.
Ottenere questa abilitazione, e configurare correttamente la propria postazione di lavoro, è un’operazione lunga e complessa, per la quale FAQ e manuali presenti nel sito delle Entrate non sono sufficienti ed esaurienti, oltre a risultare di non semplice comprensione.
Grazie alla mia guida, completa e veritiera poiché anch’io, poco tempo fa, come consulente del lavoro, ho dovuto affrontare lo stesso iter, riuscirai ad eseguire, passo dopo passo, tutte le operazioni necessarie.

- Innanzitutto, per poter ottenere l’abilitazione come utente Entratel (se ne hai i requisiti, ovviamente), devi effettuare la richiesta di preiscrizione sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it/ ; compila il form di preiscrizione, in tutti i campi richiesti (le istruzioni presenti sul sito, almeno in questa fase, sono abbastanza semplici e complete), poi stampa , sia la “Conferma di pre-iscrizione” , che l’”allegato per ufficio”. Inoltre, stampa e compila la domanda di abilitazione ai servizi Entratel.
Fai attenzione: dovrai custodire riservatamente il documento di conferma, contenente il codice di pre-iscrizione, mentre dovrai esibire all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate l’apposito allegato e la domanda di abilitazione.

- Entro 30 giorni, dovrai presentarti presso un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, poiché l’accreditamento deve essere effettuato di persona , tramite un funzionario: date le interminabili file, costantemente presenti, ti consiglio di prenotare un appuntamento, operazione effettuabile sia dal sito web istituzionale, che tramite il numero 848.800.444.
Una volta davanti al funzionario (ricordati di portare con te , oltre all’allegato ed alla domanda per l’abilitazione, un documento d’identità, il codice fiscale ed il numero di partita iva), questi, dopo averti fatto firmare la convenzione con l’Agenzia delle Entrate, ti consegnerà i fogli contenenti alcuni codici per l’attivazione del servizio, nonché le istruzioni per il PRIMO ACCESSO.

- Adesso, sul sito dell’Agenzia, mediante la funzione PRIMO ACCESSO (http://telematici.agenziaentrate.gov.it/) , seguendo le istruzioni, e fornendo il numero della busta consegnata dal funzionario, potrai prelevare i dati utili per l’attivazione del servizio.

Tramite quest’operazione, potrai stampare un nuovo foglio, che conterrà:
- nella Sezione I, il nome utente e la password, da utilizzare solo qualora si desideri configurare il proprio pc per la connessione alla rete privata virtuale del servizio Entratel (connessione isdn);
- nella Sezione II, un’altra ID ed un’altra password, per accedere al servizio tramite sito web;
- nella Sezione III, un pincode, da utilizzare, in seguito, per la generazione dell’ambiente di sicurezza.

- Ora, utilizzando i codici della Sezione II, potrai già accedere ad alcuni servizi Entratel online, come visure e consultazioni; prima di procedere all’installazione , nel tuo computer, dell’applicazione Entratel, necessaria per la maggior parte delle operazioni da effettuare (richieste, comunicazioni, trasmissione di modelli, dichiarazioni…), devi prima installare una versione aggiornata della Java Virtual Machine : potrai eseguire il download direttamente dal sito dell’Agenzia.
In seguito, seguendo le istruzioni, dovrai installare i certificati , necessari per verificare determinati software e file, scaricabili , sempre , dall’area utente Entratel.

- Verificata la corretta installazione di Java e dei certificati, potrai procedere a scaricare ed installare il software Entratel, operazione un po’ lunga, data la grandezza del programma.
Una volta installato, per poterlo utilizzare correttamente, è necessario configurare l’ambiente di sicurezza. Prima della configurazione, tuttavia, dovraiprocurarti una chiave usb, formattarla, e creare, all’interno, una cartella vuota, da denominare come vuoi (ti consiglio di chiamarla CHIAVE, per semplicità).

Adesso, nella home page del programma, devi andare alla voce” OPERAZIONI”, poi cliccare su “OPZIONI”, ed infine su “SISTEMA”; qui, dovrai modificare il percorso del supporto, da “A:”, quello di default, al percorso reale in cui risulta la tua cartella CHIAVE. Ad esempio, se la tua CHIAVE risulta sul percorso” E:” , digiterai : “ E://CHIAVE”. Si tratta del passaggio più ostico, soltanto perché non è descritto né nel manuale, né all’interno del sito dell’assistenza. Qualora ti trovassi in una situazione di stallo, ti consiglio di telefonare al numero di assistenza Entrate, 848.836.526, poiché talune procedure, seppure di vitale importanza, non sono descritte né nel manuale, né nel sito dell’assistenza (http://assistenza.finanze.it/)

Dopo, cliccando su “sicurezza-generazione ambiente di sicurezza”, devi seguire , “step by step” , le istruzioni riportate dal programma: ti verrà chiesto di inserire il codice pin, presente nella Sezione III dei fogli stampati, di inserire un codice di revoca, ed una password a tua scelta. Dopo questi passaggi, il sistema creerà, nella tua penna usb (che dovrai inserire quando il software te lo domanderà), una chiave cifrata.

In seguito, se vorrai, potrai configurare un’altra chiave come copia, da utilizzare in caso di smarrimento.
Terminata la configurazione dell’ambiente di sicurezza, potrai finalmente utilizzare il programma Entratel per verificare e trasmettere i file elaborati con i software dell’Agenzia delle Entrate.
Ricorda che, ad ogni utilizzo, dovrai inserire la tua penna usb utilizzata come chiave cifrata.

Dott.ssa Noemi Secci
Consulente del Lavoro

Voucher Maternità: il Decreto arriva in Gazzetta Ufficiale.

In collaborazione con LaborTre, pubblichiamo una news relativa al c.d. “Voucher Maternità”:

Come già anticipato sulle pagine di questo sito il giorno 20 dicembre scorso, il Decreto Minsiteriale per la disciplina al sostegno della genitorialità del 22 gennaio 2012, così come previsto dalle nuove disposizioni introdotte dalla L. 92/2012 approda finalmente in Gazzetta Ufficiale.

Con il Decreto si viene così a comporre un ulteriore tassello della Riforma del Lavoro varata a Giugno di quest’anno, permettendo, nella fattispecie alle lavoratrici madri , la possibilità di richiedere dei voucher “spendibili” per i servizi di baby-sitting e per far fronte agli oneri dei servizi pubblici all’infanzia in sostituzione dei periodi congedo parentale (ex astensione per maternità facoltativa) a seguito di eventuale ripresa lavorativa.

La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale. Il contributo di 300 euro mensili potrà essere erogato per massimo sei mesi.

Il contributo per il servizio di baby-sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi  privati accreditati, il beneficio consisterà in un pagamento diretto  alla struttura prescelta.

Arriva poi anche il congedo obbligatorio per i papà dipendenti che, entro il quinto mese di vita del figlio, potranno restare a casa un giorno senza perdere la retribuzione. Gli stessi papà, inoltre, potranno godere di due giorni di congedo facoltativo, sempre pagati al 100%, a condizione che la mamma rinunci a due giorni del proprio congedo.

Ai fini di tale congedo, il padre dovrà comunicare per iscritto, al datore di lavoro, i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici  giorni.

L’Inps ora dovrà fornire le necessarie istruzioni operative per completare l’iter del provvedimento e permettere così ai neo-genitori di poter usufruire di questa opportunità.

Decreto Interministeriale del 22 dicembre 2012

News di oggi: Nuovo beneficiario otto per mille, Successioni ed Immobili senza estratti catastali, Violazioni antiriciclaggio, Ammortizzatori in Deroga 2013, Annullati gli incentivi INAIL per Dirigenti, Congedo di Paternità obbligatorio.

Nuovo beneficiario otto per mille: Provvedimento

Con Provvedimento 12 febbraio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha integrato la scheda per la scelta della destinazione dell’otto per mille e del cinque per mille relativa al CUD 2013, 730-1 2013, UNICO PF 2013 e UNICO MINI 2013; sono state inoltre aggiornate le istruzioni relative a tali modelli.

In particolare, la scheda è stata integrata con l’inserimento del riquadro dedicato alla “Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia“.

 

Dichiarazioni successorie con immobili senza estratti catastali

Con Risoluzione 13 febbraio 2013, n. 11, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le informazioni e i dati relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione possono essere acquisiti d’ufficio da parte dell’Agenzia del Territorio tramite il servizio telematico di visura catastale e la consultazione dei dati presenti negli archivi catastali; pertanto, i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione stessa gli estratti catastali.

Infatti, l’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, come modificato dalla Legge n. 183/2011, stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire d’ufficio tutti i dati e i documenti in possesso delle amministrazioni stesse. Ciò è stato esteso, a decorrere dal 30 giugno 2012, anche ai dati attestati dai certificati catastali. Viene pertanto meno l’obbligo previsto dall’art. 30, D.Lgs. n. 346/1990.

Inoltre, l’art. 6, Legge n. 44/2012, di conversione del D.L. n. 16/2012, al comma 5-bis ribadisce che le agenzie fiscali possono accedere alle banche dati degli enti pubblici.

 

Violazioni antiriciclaggio: novità

Con Circolare 13 febbraio 2013, n. 11001/119/20(6), il Ministero dell’interno ha precisato che la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari assumerà valore indiziante ai fini delle verifiche antimafia.

Tra l’altro dalla sopracitata Circolare emergono anche le seguenti novità:

  • l’anticipazione al 13 febbraio 2013 dell’entrata in vigore delle disposizioni del libro II del Codice relativo alla documentazione antimafia;
  • l’ampliamento della platea di operatori economici da sottoporre a verifica (gruppi europei di interesse economico -G.E.I.E.-, membri dei collegi sindacali di associazioni e società, componenti dell’organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, imprese prive di sede principale o secondaria in Italia e società concessionarie di giochi pubblici).

 

Via libera al pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga 2013

Con il Comunicato stampa del 13 febbraio 2013, il Ministro Fornero rende noto che sono state stanziate le risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga relativi al 2013, da utilizzarsi mano a mano che saranno sottoscritti i verbali di accordo con le singole Regioni.

Tali verbali consentiranno all’INPS di effettuare i relativi pagamenti. In attesa di una compiuta e completa mappatura delle esigenze residue relative al 2012, il Ministro ha inoltre comunicato che,

  • nell’immediato, si rendono disponibili fondi per circa 200 milioni di euro e
  • entro tali limiti l’INPS è autorizzato a erogare, fino ad un massimo di due mensilità, le prestazioni decretate successivamente al 31 dicembre 2012.

Circa 20 milioni di euro, a valere su questi ultimi, saranno infine utilizzati per un incentivo all’assunzione dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo e plurimo da imprese con meno di 15 dipendenti.

 

La lettera di licenziamento non può discostarsi da quella di addebito

È privo di fondamento il licenziamento posto in atto dall’impresa nel caso in cui la lettera di licenziamento motivi il provvedimento con un fatto diverso da quello in precedenza indicato nella lettera di contestazione. Il datore, infatti, non può porre a fondamento del recesso motivi diversi da quelli in precedenza contestati. Lo afferma la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 3536 del 13 febbraio 2013.

Nel caso in specie, una lavoratrice ha iniziato l’astensione facoltativa post parto senza presentare la necessaria richiesta nei tempi previsti: l’azienda ha inviato una lettera nella quale contestava le assenze ingiustificate della lavoratrice, senza porre un termine entro il quale questa poteva portare le proprie giustificazioni. La successiva lettera di licenziamento, invece, recava quale motivazione il “mancato rispetto della legge in materia”: ciò contrasta con il principio dell’immutabilità della contestazione, che di fatto rende vano il provvedimento espulsivo.

 

Responsabilità penale per l’utilizzo di lavoratori di azienda senza i requisiti per la somministrazione

La Corte Cassazione ha statuito che l’imprenditore che utilizzi lavoratori di un’azienda sprovvista di un’adeguata struttura e senza le condizioni di legge per la somministrazione è passibile di condanna penale.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 7070 del 13 febbraio 2013, ha chiarito che in mancanza di una reale organizzazione dei mezzi di produzione e di un’effettiva assunzione del rischio d’impresa, si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da un’azienda non autorizzata, integra il reato di illecita somministrazione di manodopera.

 

Autoliquidazione 2012/2013: annullati gli incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale

L’INAIL, con Nota prot. n. 1091 del 13 febbraio 2013, rende noto che:

  • con Nota prot. n. 1552 del 5 febbraio 2013, il Ministero del Lavoro ha comunicato che è stato previsto l’azzeramento, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, del capitolo di spesa riguardante “Somme da erogare a titolo di contributo alle imprese che occupano meno di 250 dipendenti ed ai loro consorzi ai fini del reimpiego del personale con qualifica dirigenziale”;
  • considerato il mancato rifinanziamento di tale agevolazione, a decorrere dall’autoliquidazione 2012/2013 (richiesta 902013) la riduzione del premio del 50% non potrà essere applicata né in regolazione né in rata.

I datori di lavoro che hanno già effettuato il pagamento del premio beneficiando di tale riduzione devono ricalcolare il premio dovuto e versare la differenza entro il 18 febbraio 2013.

 

Indicazioni ministeriali sul congedo di paternità obbligatorio

In attuazione della delega contenuta nella “Riforma Fornero”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013 il Decreto 22 dicembre 2012, con il quale il Ministero del Lavoro ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del congedo di paternità obbligatorio e dei voucher/contributi per le mamme lavoratrici.

Si attendono, ora, le necessarie indicazioni da parte dell’INPS, nonché l’adeguamento della modulistica interessata.

Fonte: Seac News

News di Oggi: OIC 24 in consultazione, Iscrizione Start-Up innovative, Pubbligato in Gazzetta Decreto per Ecoincentivi, nuovo modulo INAIL “nuova ditta di somministrazione”, Contribuzione INPS 2013 Gestione Separata.

OIC 24 bozza in consultazione

In data 12 febbraio 2013, è stata pubblicata la bozza del principio contabile OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali, in consultazione pubblica sino al 30 luglio 2013.

Le principali novità riguardano:

  • avviamento: nuova definizione e previsione che il periodo di ammortamento sia pari a 5 anni, e che solo in rari casi, adeguatamente supportati da analisi tecnico-economiche, detto limite possa essere superato (massimo 10 anni);
  • svalutazioni per perdite durevoli: il tema è in corso di approfondimento e, pertanto, è stato stralciato dal principio contabile;
  • costi straordinari del personale: i costi di addestramento e qualifica del personale sono ammessi in capitalizzazione a determinate condizioni. Invece, i costi di riduzione straordinaria del personale e gli incentivi all’esodo non sono capitalizzabili;
  • contributi pubblici: è stata introdotta una disciplina sulla rilevazione contabile, coordinata con l’OIC 16;
  • nota integrativa: è stata riorganizzata la parte relativa alla nota integrativa, focalizzando l’informativa complementare su ipotesi o situazioni specifiche.

Start-up innovative: ampliamento del termine di iscrizione

Il Ministero dello sviluppo economico, a seguito di un quesito posto da InfoCamere, ha fornito chiarimenti sulle modalità di iscrizione al Registro Imprese per le società di capitali già costituite alla data di entrata in vigore della Legge n. 221/2012.

In particolare, per le società in questione, è stata prevista la possibilità di presentazione della dichiarazione di possesso dei requisiti di Start-up innovativa presso il Registro delle Imprese anche oltre il termine di 60 giorni, ovvero in data successiva al 17 febbraio 2013.

 

Pubblicato in G.U. il Decreto attuativo per gli ecoincentivi: Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2013, n. 36, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 gennaio 2013, attuativo dell’art. 17-decies, D.L. n. 83/2012, rubricato “Incentivi per l’acquisto di veicoli”.

Il Decreto disciplina i c.d. ecoincentivi per il triennio 2013-2015: il bonus per l’acquisto (anche in leasing) di autoveicoli a basse emissioni è concesso previa rottamazione di un mezzo della medesima categoria, posseduto da almeno 12 mesi e immatricolato da almeno 10 anni prima della data di acquisto del nuovo veicolo.

La data di avvio delle prenotazioni e l’esaurimento delle risorse messe a disposizione saranno comunicate sul sito www.mise.gov.it.

 

INAIL: predisposizione del nuovo modulo “Denuncia nuova ditta di somministrazione”

L’INAIL, con la Nota n. prot 1050 del 12 febbraio 2013, con riferimento alla “comunicazione di inizio attività” e ai relativi adempimenti a carico della ditta di somministrazione, rende nota la modifica dell’iter operativo per l’assegnazione dei codici ditta/pat e delle credenziali per l’accesso alla procedura “somministrazione di lavoro”.

In particolare, l’Istituto comunica la predisposizione del nuovo modulo “Denuncia nuova ditta di somministrazione”, sostitutivo del precedente allegato alla Nota del 24/09/2008, disponibile sul sito www.inail.it – sez. modulistica che dovrà essere compilato ed inviato tramite PEC dalla nuova ditta di somministrazione.

 

Aliquote contributive 2013 per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS

L’INPS, con la Circolare n. 27 del 12 febbraio 2013, rende note le aliquote contributive, le aliquote di computo ed il massimale e minimale per l’anno 2013 per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS.

In particolare, si segnala che le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione Separata nell’anno 2013 sono complessivamente fissate come segue:

  • soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva);
  • soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 20,00%.

Aziende agricole: dichiarazione di calamità entro il 20 febbraio 2013

L’INPS, nella Circolare 12 febbraio 2013, n. 26, fornisce chiarimenti in merito agli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2012.

  In particolare le aziende i cui lavoratori hanno diritto all’iscrizione agli elenchi, interessate da eventi calamitosi, sono tenute a dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo per via telematica la dichiarazione di calamità (direttamente o tramite gli intermediari autorizzati), entro il 20 febbraio 2013. La relativa applicazione è disponibile nella sezione “Servizi On-Line” ed è utilizzabile con le modalità di accesso dell’invio telematico del Dmag-Unico. Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti dovranno presentare domanda cartacea compilando il modulo allegato alla citata circolare.

 

Imprese assicuratrici: sospeso il versamento del contributo al fondo di solidarietà

L’INPS, con il Messaggio n. 2697 del 12 febbraio 2013, informa che, a seguito della Delibera n. 1 del Comitato Amministratore del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese assicuratrici” del 31 gennaio 2013, viene prorogata la sospensione del contributo ordinario dello 0,50% previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto Interministeriale n. 33/2011, a partire dal mese di gennaio 2013 e fino a dicembre 2013.

Conseguentemente, il flusso UNIEMENS per il periodo gennaio – dicembre 2013 non richiederà il contributo di finanziamento al Fondo, anche in presenza del codice di autorizzazione “2V”.

Fonte: Seac News