La sentenza di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato non integra l’illegittimità del licenziamento che può basarsi su una libera valutazione degli stessi fatti da parte del datore di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 206/2013 non accettando il ricorso di un dipendente dell’Agenzia delle Dogane di Milano licenziato per delle condotte oggetto di un procedimento penale poi terminato con una sentenza di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”.
Secondo i giudici infatti mentre ”l’assoluzione o il proscioglimento con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ o ‘perché l’imputato non lo ha commesso’, giustificano senz’altro la preclusione alla valutazione in sede disciplinare del medesimo fatto, non così è da dirsi nel caso di assoluzione o proscioglimento ‘perché il fatto non costituisce illecito penale’”.
“In tale ipotesi infatti non è esclusa la materialità del fatto né la sua riferibilità al dipendente pubblico ma solo la sua rilevanza penale”. Diversamente verrebbero “pregiudicate le esigenze di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione nonché lo stesso principio di uguaglianza”.
Per la Suprema corte la norma collettiva “è frutto di un imperfetto coordinamento fra le sue varie proposizioni” e dunque “la corretta interpretazione della stessa è (sia) quella fatta propria dai giudici di merito e confermata dalla modifica testuale apportata dai contratti successivi”.





