Il comma 90, contenuto nella Legge di Stabilità 2015 – di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – disciplina il nuovo sgravio contributivo per assunzioni a tempo indeterminato.
In considerazione dell’interesse alla disposizione legislativa dimostrato dalle aziende, è il caso di evidenziare i punti principali della norma.
- Lo sgravio è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo;
- Riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tutele crescenti) decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
- Sono esclusi i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico;
- Lo sgravio riguarda un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua;
- Lo sgravio non riguarda i premi e contributi dovuti all’Inail;
- Lo sgravio non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- Lo sgravio non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
- Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- Lo sgravio non spetta ai datori di lavoro che hanno avuto rapporti a tempo indeterminato con lo stesso soggetto nei 3 mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 (si conteggiano anche le società controllate o collegate).
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