In merito al contratto intermittente (c.d. contratto a chiamata), ricordiamo che in base a quanto stabilito dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 76/2013, tale tipologia contrattuale può essere utilizzata nel limite massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari.
Il triennio di riferimento, come precisato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 35 del 2013, deve essere individuato a partire dall’ultimo giorno in cui si chiede la prestazione, andando a ritroso di 3 anni.
In base allo stesso D.L. n. 76/2013, tale conteggio dovrà tenere conto esclusivamente delle giornate di effettivo lavoro “prestate successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione“, ovvero successivamente al 28 giugno 2013.
Il 27 giugno 2016, pertanto, si realizzerà il primo triennio di vigenza del nuovo limite, per cui le Aziende saranno chiamate a verificare il numero di giornate di lavoro intermittente effettivamente prestate con ogni singolo lavoratore, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa.
In merito a tale ultimo aspetto, ricordiamo che in caso di superamento del predetto limite, il contratto di lavoro si trasformerà in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Infine precisiamo che il limite delle 400 giornate di effettivo lavoro, come previsto dalla normativa attualmente in vigore, non è applicabile ai settori del Turismo, Pubblici Esercizi e dello Spettacolo.





