In materia di esclusione dall’obbligo di reperibilità per i dipendenti del settore privato, con la Circolare n. 95/2016 l’INPS interviene fornendo appositi indirizzi operativi.
Ricordiamo che l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 151/2015 ha modificato la precedente normativa in materia di obbligo di reperibilità durante il periodo tutelato di malattia, inserendo un’esezione dall’obbligo di reperibilità in alcune ipotesi.
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’11 gennaio 2016 sono state individuate le circostanze che determinano questa esenzione dall’obbligo di reperibilità.
Pertanto, alla luce di queste novità, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:
– patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
– stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.





