Con Sentenza 28 agosto 2013, n. 19710, la Corte di Cassazione ha stabilito che gli studi di settore sono applicabili anche al soggetto che svolge un’attività professionale solo in maniera marginale e secondaria.
Qualora si verifichi lo scostamento dei ricavi/compensi dichiarati rispetto a quelli risultanti dal relativo studio di settore, l’Amministrazione finanziaria è infatti legittimata a procedere all’accertamento tributario.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da un soggetto lavoratore dipendente, il quale svolgeva sporadicamente l’attività di geometra.





