Apprendistato Confservizi: in data 19 luglio 2016 è stato siglato, tra Confservizi, CGIL, CISL e UIL, l’accordo interconfederale al fine di regolamentare aspetti retributivi e normativi riferiti a:
- l’apprendistato di primo livello, finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma del sistema di istruzione e formazione professionale, di un diploma statale di istruzione secondaria superiore o di un certificato di specializzazione tecnica superiore;
- l’apprendistato di terzo livello, o di alta formazione e di ricerca, finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario o di un diploma di istruzione tecnica superiore, ovvero ad attività di ricerca o allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Così come già avvenuto per l’apprendistato professionalizzate con l’accordo interconfederale del 24/04/2012, l’accordo ora siglato si pone ad un livello inferiore rispetto alla disciplina dettata dai vari CCNL, ai quali spetterà il compito di individuare disposizioni specifiche per ogni settore.
L’accordo prevede che, per gli aspetti non specificatamente regolamentati dai singoli CCNL, e nell’attesa che essi dettino una disciplina puntuale e specifica, le parti possano utilizzare la disciplina dettata dagli stessi CCNL in materia di apprendistato professionalizzate.
L’accordo prevede inoltre che la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia inclusa tra i contenuti da svolgere all’interno del piano formativo individuale, e che tale formazione sia a carico dell’azienda.
Inoltre, nel caso di malattia, infortuni o altra causa di sospensione involontaria della prestazione lavorativa di durata superiore a 30 giorni, le parti del contratto avranno la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato.
In materia di retribuzione, viene previsto che nessun corrispettivo sarà dovuto all’apprendista in riferimento alle ore di formazione svolte presso l’istituzione scolastica / formativa, e che le ore di formazione svolte in azienda saranno retribuite al 10%.
Per le ore di effettiva prestazione:
- apprendistato di primo livello: la percentuale della retribuzione non potrà essere inferiore al 45%, 55%, 65% o 70% della retribuzione corrispondente all’inquadramento, in relazione all’anno del percorso formativo (I°, II°, III° o IV° anno);
- apprendistato di terzo livello: la retribuzione dovrà essere non inferiore a quella corrispondente all’inquadramento attribuito all’apprendista (due livelli o un livello inferiore a quello di destinazione).





