ANF e Unioni Civili: con Messaggio n. 3179 del 1° agosto 2017, l’INPS precisa che le attuali disposizioni in materia di Assegni per il Nucleo Familiare previste per i Genitori Separati o Divorziati saranno applicabili anche nel caso di scioglimento del nucleo familiare formato da:
- persone dello stesso sesso con Unione Civile e Figli di una delle due parti, nati da precedente matrimonio o fuori dal matrimonio;
- persone dello stesso sesso con Unione Civile e Figli di una delle due parti nati dopo l’Unione, nel solo caso in cui i figli siano stati inseriti nell’Unione Civile attraverso il procedimento previsto dall’art. 252 del Codice Civile.
IL TESTO COMPLETO DEL MESSAGGIO INPS N. 3179 DEL 01/08/2017
Oggetto: Regolamentazioni delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Diritto alla percezione dell’assegno per il nucleo Familiare e degli assegni familiari.
Con la circolare n. 84 del 5 maggio 2017 sono stati forniti chiarimenti in merito all’individuazione del nucleo familiare di riferimento, ai fini dell’Assegno per il nucleo familiare e degli Assegni Familiari, nei casi delle unioni civili disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.
Per quanto attiene gli effetti dello scioglimento dell’unione civile sulle prestazioni familiari il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato dall’Istituto con nota n. 64 del 5 maggio 2017, ha precisato, nella nota di riscontro del 23 giugno 2017, che “in considerazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 21-26 della Legge n.76/2016, peraltro richiamati nella circolare di codesto Istituto n. 84/2017, vada applicata nei casi indicati nella citata nota la stessa disciplina prevista in caso di scioglimento del matrimonio”.
Alla luce di tale chiarimento, pertanto, le attuali disposizioni ANF/AF relative ai genitori separati/divorziati con provvedimenti di affidamento condiviso o esclusivo dei figli, troveranno applicazione anche nei casi di scioglimento dei nuclei formate da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati da precedente matrimonio o fuori dal matrimonio e dei nuclei formati da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, qualora il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile mediante il procedimento descritto all’art. 252 del c.c.