E’ lecito prescrivere al datore di lavoro la predisposizione di strumenti idonei alla rilevazione delle presenze dei dipendenti: ciò in quanto i dati rilevabili dal libro unico non sono da soli funzionali ad un proficuo espletamento delle funzioni di controllo da parte dell’Amministrazione vigilante. Questa la sostanza della sentenza del Consiglio di Stato 4 maggio 2015, n. 2210.
Un società cooperativa esercente attività di servizi di pulizia, subiva un’ispezione da parte di personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All’esito della visita ispettiva veniva redatto un verbale col quale si prescriveva all’ispezionata l’obbligo di predisporre sistemi di rilevazione e registrazione giornaliera (cartacei od informatici) degli orari di inizio e termine dei turni di servizio di ciascun socio lavoratore.
Avverso tale prescrizione l’interessata proponeva ricorso amministrativo al Direttore della direzione provinciale del lavoro ai sensi del d.lgs. n. 124 del 2004. Con delibera n. 1/2009 del 12 maggio 2009, l’Autorità amministrativa rigettava il ricorso. La sentenza impugnata, richiamati i commi 1 e 2 dell’art. 39 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, evidenziava che il datore di lavoro era tenuto ad indicare nel libro unico del lavoro un calendario delle presenze dei propri lavoratori subordinati, da cui risultasse, per ogni giorno, il numero delle ore di lavoro effettuate.
Le funzioni cui adempiono tali annotazioni sono molteplici ma, per quanto qui interessa, rileva maggiormente quella afferente al controllo del rispetto delle disposizioni impartite in materia di orario di lavoro, riposi settimanali, pause di lavoro e lavoro notturno quali, ad esempio la disposizione di cui all’art. 7 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 6 laddove si stabilisce che “…il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore”; ovvero la disposizione di cui al successivo art. 8, primo comma, dello stesso decreto laddove è stabilito che “qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa (…) ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto”.
Se questa è la funzione – hanno osservato i Giudici – è ovvio che una indicazione nel libro unico del quantitativo complessivo delle ore lavorate per ciascun lavoratore non consente all’amministrazione di adempiere ai compiti di controllo che la legge le assegna, giacché tale indicazione complessiva non le consente di controllare se effettivamente il lavoratore abbia potuto beneficiare di pause intermedie ovvero di riposi giornalieri di almeno undici ore consecutive. Deve pertanto ritenersi che l’Amministrazione alla quale sono stati affidati tali compiti possa impartire agli operatori prescrizioni esecutive che, specificando quanto già imposto in via generale dalle legge, siano funzionali ad un proficuo espletamento delle proprie funzioni di controllo.
Da queste indicazioni si evincono due elementi decisivi ai fini della soluzione della presente controversia. Innanzitutto si evincono le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione ad impartire le prescrizioni qui avversate (obbligo di predisporre sistemi di rilevazione e registrazione giornaliera degli orari di inizio e termine dei turni di servizio di ciascun socio lavoratore): fare in modo che le modalità di compilazione del libro unico siano in linea con i compiti di controllo che la legge le attribuisce.
In secondo luogo si evince che l’Amministrazione, nel caso concreto, non ha fatto applicazione di norme non più in vigore, ma delle disposizioni contenute nel ridetto art. 39 del d.l. n. 112/2008, impartendo prescrizioni esecutive di dettaglio di detta norma, funzionali ad un più adeguato espletamento dei suddetti compiti di controllo.
I ricorrenti sostengono che, in un foglio di lavoro, nel quale sono indicati, giorno per giorno, i dipendenti della società, al fine di annotare la relativa prestazione lavorativa, debba essere occupata una sola colonna, con l’indicazione delle ore lavorate giornalmente. L’amministrazione richiede, invece, che in luogo di una sola colonna, ne siano previste due, contenenti, rispettivamente, l’orario di inizio e di fine della prestazione lavorativa, dalle quali, per sottrazione, si ottiene il numero di ore lavorate giornalmente.
La Sezione ha ritenuto che tale adempimento sia così poco oneroso da poter essere chiesto alla società anche in ragione dell’assenza di modelli vincolanti, approvati anche da norme di carattere regolamentare. Complessivamente respinto il ricorso.
Fonte: ANCLSU





