Cassazione: in vacanza con i permessi legge 104/1992 – licenziamento legittimo

Il lavoratore che utilizza i permessi previsti dall’articolo 33 della Legge n. 104/92 per effettuare delle vacanze anziché assistere il familiare, può essere legittimamente licenziato dal datore di lavoro anche se tale comportamento emerge a seguito di pedinamenti compiuti da un’agenzia investigativa su mandato dell’azienda, nel caso in specie non contrastanti con le limitazioni previste dagli articoli 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4984 del 4 marzo 2014, ha infatti rigettato il ricorso del lavoratore che contestava i pedinamenti ordinati dall’azienda ritenendoli violazione dei citati articoli della Legge n. 300/70: se è vero che tale legge limita l’impiego di guardie giurate solamente per tutelare il patrimonio aziendale e che la vigilanza dell’attività lavorativa può essere legittimamente esercitata solo dal datore di lavoro stesso o da suoi collaboratori, non vieta peraltro l’impiego di soggetti terzi al rapporto di lavoro, come l’agenzia investigativa nel caso in specie, che possono operare al fine di constatare atti illeciti da parte del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale. Aspetto, questo, rispettato nel caso in specie: i pedinamenti compiuti dall’agenzia investigativa non avevano l’obiettivo di provare l’adempimento o meno della prestazione, ma erano finalizzati all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi ex articolo 33 della Legge n. 104/92, aspetto tra l’altro penalmente rilevante, e sono stati effettuati al di fuori dell’orario di lavoro mentre la prestazione era sospesa.

 

Fonte: SEAC