Fino al 30/04/2016 sarà erogato ai dipendenti inquadrati come quadri, impiegati ed operai nel settore trasporto merci conto terzi del Veneto, un Elemento Economico territoriale così come previsto dall’accordo siglato il 29/10/2015, tra la Confartigianato Imprese Veneto, la CNA del Veneto, la CASARTIGIANI Veneto, e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI-UIL.
La contrattazione regionale per i dipendenti delle imprese del settore autotrasporto merci del Veneto, prevede la protrazione dell’Elemento Economico Territoriale (EET), previsto dal CIRL 22/11/2011 unicamente per le imprese che non siano aderenti alla bilateralità regionale (EBAV e SANI IN VENETO).
Tale EET è collegato all’andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento aprile 2014 – marzo 2015 e con erogazione da maggio 2015 ad aprile 2016.
Fino al 30/04/2016 sarà erogato ai dipendenti inquadrati come quadri, impiegati ed operai, per tutte le giornate effettivamente lavorate, purché in forza nell’impresa nel periodo di riferimento (aprile 2014 – marzo 2015), il seguente Elemento Economico territoriale:
Livelli | EET (mensile) |
---|---|
Quadri | 29,24 |
1° | 27,52 |
2° | 25,37 |
3° Super | 23,00 |
3° Super Junior | 22,48 |
3° J | 22,42 |
4° S | 21,37 |
4° J | 20,83 |
5° | 20,43 |
6° S | 19,14 |
6° J | 18,40 |
Tale EET regionale sarà comunque erogato solo ed esclusivamente nelle aziende che:
– alla data del 30/04/2015 non fossero aderenti alla bilateralità veneta (EBAV e SANI IN VENETO) ovvero non fossero in regola con il versamento dei relativi contributi (ad eccezione di quelle con piano di versamento dei relativi arretrati approvato da ciascun ente/Fondo);
– nel periodo di riferimento (aprile 2014/marzo 2015) non abbiano effettuato più di 350 ore medie di sospensione per lavoratore con utilizzo della DS/Aspi e della Cig in deroga o di altri ammortizzatori e che nel contempo alla data del 31/12/2014 abbiano un numero di dipendenti non inferiore a quello in essere alla data del 31/12/2013.
Agli apprendisti, assunti in base alla legge 196/1997 ed in base al D.Lgs. 276/2003, viene riconosciuto l’EET nella misura del 90% del valore attribuito al livello di riferimento.
L’EET è omnicomprensivo, è escluso ai fini del computo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità ed ogni altro istituto diretto differito derivante da legge o da contratto. Inoltre l’EET è proporzionato nel caso di rapporto di lavoro part-time sulla base dell’orario ridotto pattuito.
Fonte: TeleConsul
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