Scade il 30 aprile il termine annuale entro il quale le case mandanti devono inviare ai propri agenti e rappresentanti un riepilogo delle somme versate al Fondo Previdenza dell’ENASARCO nonché quelle accantonate al FIRR e di competenza dell’anno precedente.
Tale obbligo é previsto art. 16 CCNL 17/9/2014 il quale stabilisce che le ditte hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all’ENASARCO entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di agenzia e di rappresentanza.
I contributi saranno poi versati con periodicità trimestrale, secondo la normativa vigente.
Non essendo prevista una specifica modulistica, e tanto meno sanzioni, l’azienda mandante può assolvere tale adempimento mediante una dichiarazione che contenga:
– i dati identificativi della ditta;
– i dati identificativi del singolo agente e rappresentante;
– le somme per lui versate, a titolo di contribuzione, al Fondo Previdenza dell’ENASARCO (versamenti trimestrali), di competenza dell’anno precedente;
– le somme per lui versate al FIRR dell’ENASARCO (versamento annuale), di competenza dell’anno precedente.
Per maggior completezza l’azienda può allegare la fotocopia dei relativi versamenti all’ENASARCO o quanto meno indicarne gli estremi.
Gli estratti conto in questione nulla hanno a che vedere con quelli che l’ENASARCO, da parte sua, annualmente trasmette ad ogni agente e rappresentante regolarmente iscritto e consistenti nel riepilogo dei conti a lui intestati nella gestione dell’indennità risoluzione rapporto dal quale risultano, per ogni ditta mandante, i relativi versamenti accreditati.
Fonte: TeleConsul
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Dott. Paolo Casini
Nel 2015 si abilita in qualità di Consulente del Lavoro, iniziando a collaborare con un importante Studio di Consulenza del Lavoro di Padova.
Si occupa principalmente di consulenza in materia di Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, aziende del settore Edile e di Scuole Private.
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