In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo per superamento del periodo di comporto nei confronti del dipendente, cui è stato concesso un periodo di aspettativa non retribuito successivo a quello di malattia, dal momento che quest’ultimo non va considerato nell’arco temporale dei 36 mesi previsti dalla disciplina collettiva.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 3297 del 19 febbraio 2016, ha confermato che, nell’ipotesi di concessione di un periodo di aspettativa successivo a quello di malattia, il relativo periodo non può essere calcolato nell’arco temporale dei mesi previsti dalla regolamentazione collettiva ma va inteso come periodo “neutro”; pertanto, il recesso del datore di lavoro è giustificato ove, alla conclusione dell’aspettativa, il lavoratore non rientri in servizio o si assenti nuovamente per malattia e, l’assenza, sommata alle precedenti, superi il termine per la conservazione del posto.
Fonte: SEAC





