L’INPS, nel Messaggio n. 9710 del 14 giugno 2013, chiarisce che l’introduzione dell’IMU non modifica la natura dei redditi: pertanto, i redditi derivanti da immobili e terreni continuano a dover essere indicati quali assoggettabili ad IRPEF, ai fini della richiesta dell’assegno per il nucleo familiare.
L’Istituto precisa che ai fini dell’accertamento e della misura dell’ANF si deve considerare il “reddito complessivo assoggettabile all’Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva” e che il reddito assoggettabile all’IRPEF non coincide necessariamente con il reddito effettivamente assoggettato all’imposta stessa. Pertanto, nelle richieste di ANF presentate per il periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014, vanno indicati, come di consueto, nella Tabella A, colonna 2 del Modello ANF/Dip, i redditi di immobili e terreni relativi al 2012.





