L’INPS, con la Circolare n. 145 del 9 ottobre 2013, fornisce le istruzioni operative per l’attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 19 della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero).
Si tratta, nello specifico, della possibilità riconosciuta al lavoratore, avente diritto all’indennità di disoccupazione ASpI o Mini ASpI, di richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, degli importi non ancora percepiti, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
A tale riguardo, l’Istituto rende noto che i lavoratori interessati dovranno inoltrare specifica domanda
- esclusivamente in via telematica,
- entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o Mini ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa.





