L’INPS, nel Messaggio n. 16857 del 21 ottobre 2013, in merito alla possibilità di fare ricorso all’indennità di disoccupazione ASpI, riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali (articolo 3, comma 17 della Legge n. 92/2012), chiarisce che tale facoltà è ammissibile “anche successivamente ad un periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale in deroga e, al contempo, il completo esaurimento dell’indennità riconosciuta ai lavoratori sospesi non è condizione necessaria per l’accesso ai trattamenti in deroga alla normativa vigente”.
Il Messaggio riprende quanto contenuto nella Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 ottobre 2013.





