Ricordiamo che dal prossimo 12 marzo le dimissioni del lavoratore e le risoluzioni consensuali dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica.
Il Decreto del Ministero del Lavoro del 15 dicembre 2015 ha infatti previsto una nuova procedura per la comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, stabilendo che le stesse dovranno essere comunicate telematicamente al Ministero del Lavoro, utilizzando un particolare modulo compilabile online.
La procedura telematica, poi, provvederà ad inoltrare tramite PEC (posta elettronica certificata) la comunicazione delle dimissioni al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro di competenza.
COME DOVRA’ COMPORTARSI IL LAVORATORE CHE VOLESSE DIMETTERSI?
Il lavoratore che volesse dimettersi avrà due strade percorribili:
- Rivolgersi ai soggetti “abilitati“: sono abilitati all’invio delle dimissioni telematiche i Patronati, le Organizzazioni Sindacali, gli Enti Bilaterali e le Commissioni di Certificazione di cui all’art. 76 del D. Lgs. 276/2003.
Rimane quindi esclusa tutta una platea di professionisti, quali Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Avvocati. - Procedere autonomamente alla presentazione telematica: procedura alquanto complessa e laboriosa.
– Innanzitutto il lavoratore dovrà richiedere il codice PIN all’INPS ( www.inps.it ), il che significa attendere almeno 15/20 giorni per ricevere le credenziali complete;
– Dovrà poi registrarsi al portale ClicLavoro, effettuando quindi una seconda registrazione ( www.cliclavoro.gov.it );
– Finalmente potrà accedere al sito del Ministero del Lavoro ( www.lavoro.gov.it ), utilizzando le credenziali appena richieste e compilare il modulo direttamente online.
I medesimi passaggi dovranno essere utilizzati anche nel caso di revoca delle dimissioni così trasmesse, revoca che sarà possibile comunicare entro 7 giorni dall’invio del modulo telematico stesso.
Fortunatamente, per espressa previsione normativa, la nuova procedura di comunicazione delle dimissioni / risoluzioni consensuali non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti cessati all’interno delle sedi conciliative di cui al comma 4 dell’art. 2113 c.c.
NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE NON UTILIZZI LA PROCEDURA TELEMATICA?
In base all’art. 26 del D. Lgs. 151/2015, le dimissioni comunicate con modalità differenti da quelle su illustrate, sono considerate inefficaci, e quindi non produrranno effetto per le parti.
Il Ministero del Lavoro ha anche fornito un utile diagramma che illustra nel dettaglio la procedura da seguire:






