Visto che con l’accordo di rinnovo del CCNL Chimica Farmaceutica, in fase di stesura definitiva del testo contrattuale sono state introdotte alcune modifiche in tema di periodo di prova e classificazione del personale, Federchimica ha ritenuto opportuno fornire dei chiarimenti in merito.
Periodo di prova
Le parti hanno reso strutturale la precedente normativa transitoria a carattere sperimentale sulla durata del periodo di prova per le assunzioni a tempo indeterminato. A tale durata si dovrà fare riferimento qualora, nei tre anni precedenti, non siano stati instaurati, tra la medesima impresa e lo stesso lavoratore, tipologie contrattuali non a tempo indeterminato complessivamente superiori a 12 mesi.
Diversamente, qualora il lavoratore vanti precedenti rapporti superiori a 12 mesi, troveranno ancora applicazione le precedenti inferiori durate, che continueranno a valere anche per i contratti non a tempo indeterminato.
Nel caso di contratti a tempo determinato il periodo di prova non può in ogni caso superare il 40% della durata prevista dal contratto di lavoro individuale.
In merito alla durata del periodo di prova, per tutte le tipologie di rapporto di lavoro, è stato precisato che deve essere riferita all’effettiva prestazione lavorativa relativa al normale orario di lavoro.
Con questa precisazione, si è inteso riferire il conteggio ai soli giorni di effettiva prestazione così come prevista dal calendario di lavoro, al netto di tutti i giorni non lavorativi e di qualsiasi altra causale di assenza, nell’ambito della durata indicata dal CCNL.
Infine ricordiamo che in sede di rinnovo del CCNL è stato abolito il periodo di prova ridotto, già previsto per i lavoratori con precedenti esperienze in analoghe mansioni presso altre imprese.
Classificazione del personale: Qualifica Speciale (QS)
Con l’accordo di rinnovo del CCNL era stata convenuta l’eliminazione della qualifica contrattuale QS per i nuovi assunti.
In sede di stesura definitiva, alla luce di alcune problematiche emerse, le Parti firmatarie hanno concordato di affidare ad una Commissione congiunta il compito di verificare il superamento della Qualifica e le sue modalità. Sino alle conclusioni dei lavori della Commissione (fine 2016) e alla definizione di un eventuale accordo di recepimento delle stesse, la qualifica QS continua ad essere prevista dal CCNL.
Fonte: TeleConsul
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Dott. Paolo Casini
Nel 2015 si abilita in qualità di Consulente del Lavoro, iniziando a collaborare con un importante Studio di Consulenza del Lavoro di Padova.
Si occupa principalmente di consulenza in materia di Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, aziende del settore Edile e di Scuole Private.
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